Napoli, per “I saperi dell’Orientale”: la legge islamica
Per shari‘a s’intende l’insieme di quelle regole che, risultando chiaramente indicate nelle fonti dell’Islam, costituiscono delle prescrizioni all’osservanza delle quali il musulmano non può sottrarsi, indipendentemente dal luogo nel quale egli si trovi. Il dovere di rispettare tali imperativi costituisce la ragione che ha indotto alcuni dei musulmani che vivono in occidente a chiedere alle autorità dei Paesi nei quali essi si trovano di disciplinare alcune delle fattispecie che li vedono protagonisti non sulla base della normativa statale, ma sulla base delle regole della shari‘a.
Mercoledì 4 marzo alle 20.00 presso la sede dell’Orientale di Palazzo Du Mesnil (via Chiatamone 62) si terrà il terzo incontro del ciclo «I saperi dell’Orientale» (appuntamento ogni mercoledì alle 20.00 fino all’8 aprile, sempre a Palazzo Du Mesnil), in questa quarta tornata dedicata al tema “Legge islamica (shari’a) in Occidente”, tema che sarà approfondito da Carlo De Angelo, docente di “Storia dell’Islam contemporaneo”.
Questo è quello che è accaduto, per esempio, in Gran Bretagna, dove, stando ad alcuni sondaggi, tre musulmani su dieci si dicono favorevoli all’introduzione, nelle zone del Paese ad alta intensità islamica, della shari‘a, soprattutto delle regole di quest’ultima concernenti la famiglia. Le istanze che in tal senso sono state avanzate dai musulmani britannici alle autorità governative non sono mai state accolte. Tale rifiuto è all’origine della nascita dei “tribunali” religiosi islamici. Infatti, i musulmani, vedendosi negata la possibilità di applicare ufficialmente la legge islamica, hanno dato vita a delle istituzioni giudiziarie informali che operano ufficiosamente e parallelamente ai tribunali civili. Si tratta, in sostanza, di una soluzione che permette ai credenti di rispettare l’obbligo di ossequiare la shari‘a, senza per questo entrare in contrasto con legislazione britannica. Infatti, le istituzioni giudiziarie informali islamiche, non avendo ottenuto alcun riconoscimento da parte dello Stato, emettono dei verdetti che non hanno alcuna valenza per il diritto di quest’ultimo e non possono essere invocati dinanzi a un tribunale civile. Il quadro dell’offerta giudiziaria islamica è andato arricchendosi a partire dal 2007, da quando cioè è stato istituito il Tribunale Arbitrale Islamico. Quest’ultimo si differenzia dai tribunali religiosi in quanto esso, traendo la propria legittimità dal diritto statale, precisamente dall’Arbitraction Act del 1996, emette una decisione (lodo arbitrale) che è vincolante per le parti e può essere fatta valere dinanzi a un tribunale civile. Con l’istituzione del Tribunale Arbitrale Islamico si è dunque giunti a un’applicazione ufficiale della shari‘a, riconosciuta dallo Stato, sia pur limitatamente a quei settori del diritto che possono essere oggetto di arbitrato.
Di seguito, l’elenco dei prossimi appuntamenti:
11 marzo, Lea Nocera: “la Turchia tra laicismo e islam”
18 marzo, Natalia Tornesello: L’Iran e i suoi dilemmi”
25 marzo, Daniela Pioppi: “Caos in Medio Oriente: hic sunt leones?”
1 aprile, Antonia Soriente: “L’altro islam: l’Indonesia”
8 aprile, Ruth Hanau Santini: “Le sorprese della democrazia tunisina”