INCENDI BOSCHIVI: RILEVANTE SENTENZA DI CONDANNA EMESSA DAL TRIBUNALE DI AVELLINO
PUNITO ANCHE IL MERO TENTATIVO DI APPICCARE UN INCENDIO BOSCHIVO SENZA CHE ESSO DI FATTO DIVAMPI
Avellino, 29 aprile 2015. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Avellino ha condannato ad un anno e otto mesi di reclusione un cinquantacinquenne di Montoro (AV), per incendio boschivo tentato e porto abusivo di armi da taglio, unificati dalla continuazione.
I fatti risalgono al mese di maggio del 2013, allorquando il Comando Stazione forestale di Montoro, veniva contattato da un operaio di un’impresa boschiva operante nella località “Perticarelli” dello stesso comune irpino, il quale riferiva di aver sorpreso e bloccato, un uomo intento ad appiccare il fuoco ad alcuni cumuli di residui fogliari presenti all’interno di un castagneto. Sul posto si portava prontamente il personale della predetta Stazione forestale, raggiunto dal nucleo antincendio boschivo territoriale, che accertava, sul luogo, la presenza di sette cumuli di residui vegetali con evidenti segni di combustione, a distanza di circa 8 metri dal bosco. L’uomo fermato, consegnava anche un machete di circa trenta centimetri di lunghezza e due coltelli, nonchè
l’accendino con il quale aveva appiccato il fuoco ai cumuli sparsi all’interno del castagneto, tentando di provocare un incendio che non era divampato soltanto
in virtù delle forti piogge dei giorni precedenti, e del pronto intervento degli operai della ditta boschiva che erano riusciti a soffocare le incipienti
fiamme. Veniva quindi formalizzata la comunicazione di notizia di reato per il delitto di incendio boschivo tentato, nonché di porto ingiustiìficato di armi
da punta e da taglio. Il Tribunale di Avellino ha quindi condannato, a seguito di patteggiamento, l’imputato per il reato previsto e punito dagli artt. 56 e 423 bis del codice penale, perché appiccando il fuoco a cumuli di residui vegetali sparsi all’interno di un
castagneto da frutto limitrofo a boschi cedui castanili, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare un incendio, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla volontà”. La pena è stata sospesa a causa della incensuratezza del condannato.
L’importanza della sentenza in questione risiede nell’aver cristalizzato la configurabilità di una tentata condotta anche per il delitto di incendio boschivo, la cui defenizione normativa, che annovera il concetto di fuoco con suscettività ad espandersi, è tanto ampia da demarcare un confine sottile, e per questo oggetto
di discussione ed interpretazione normativa, fra lo stadio del mero tentativo e quello della consumazione vera e propria.