Legittima difesa, come detenere legalmente una pistola

Questa autorizzazione (detta formalmente nulla osta) è rilasciata dalla questura di competenza, solo a chi abbia compiuto la maggiore età e non abbia precedenti penali, è necessaria inoltre per il trasporto dell’arma presso il proprio domicilio. Chi è già in possesso della licenza di porto d’armi non ha bisogno di tale autorizzazione. È necessario però che non ci siano motivi ostativi al rilascio, e comunque vengano rispettate le prescrizioni di legge (vedasi ad esempio gli artt. 11, 12 e 43 del TULPS). È necessario altresì non essersi dichiarati obiettori di coscienza al servizio militare obbligatorio, salvo nel caso di rinuncia a tale status. Essa ha una durata temporale di 30 giorni, è valida su tutto il territorio nazionale e può essere rinnovata per un egual periodo di tempo, al fine di consentire l’acquisto dell’arma, che dovrà essere poi regolarmente soggetta a denuncia.

La licenza consente la detenzione delle armi e delle munizioni nella propria abitazione e relative pertinenze, ma non il porto o il trasporto all’esterno, per il quale è obbligatoria una licenza di porto di armi o un’apposita licenza di trasporto (ad esempio per trasportare nel luogo di detenzione l’arma acquistata).

La denuncia di detenzione di armi acquisite mediante nulla osta deve essere immediatamente effettuata presso un commissariato della Polizia di Stato o una stazione dell’Arma dei Carabinieri in base all’art. 38 del T.U.L.P.S..

Un privato cittadino può detenere – ai sensi dell’art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 – un numero massismo delle seguenti armi, se regolarmente denunciate:

  • un numero illimitato di fucili da caccia;
  • 6 armi classificate per uso sportivo;
  • 3 altre armi comuni da sparo;
  • 8 armi antiche.

Armi non soggette ad obbligo di denuncia

Ai sensi del decreto del Ministero dell’interno n. 362 del 9 agosto 2001, non sono soggette all’obbligo della denuncia le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili siano dotati di un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule e le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.

Armi da guerra

La detenzione privata di armi da guerra era consentita ai soli possessori o eredi di possessori della licenza di detenzione di tali armi secondo le ipotesi previste dall’art. 28 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Tale disposizione è stata però abrogata al primo comma dell’art. 10 della legge n. 110 del 18 aprile 1975, rendendo impossibile per i privati, a qualunque titolo, la detenzione di tale tipo di armi.

Autorizzazione all’acquisto di armi e munizioni

Per acquistare armi da sparo e munizioni e per trasportarle fino al domicilio dove si vuole detenerle è necessario ottenere il nulla osta del Questore. Anche chi ereditaun’arma deve chiedere l’autorizzazione.
I titolari di porto di pistola e porto di fucile non hanno bisogno del nulla osta.

Il modulo (pdf 43 KB) di presentazione della richiesta, disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnato nei seguenti modi:

  • direttamente a mano: l’ufficio rilascia una regolare ricevuta;
  • per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
  • per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna.

Alla richiesta si deve allegare:

  • la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
  • la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia ovvero il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale (questa documentazione non deve essere stata ottenuta da più di 10 anni);
  • una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
    • di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
    • le generalità delle persone conviventi;
    • di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge n. 230 dell’8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.

Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.

Denuncia di detenzione e di cessione di armi e munizioni

La denuncia deve essere presentata nei seguenti casi:

  • quando si viene in possesso di armi e cartucce per acquisto personale o per eredità;
  • quando si cedono armi e cartucce a terzi;
  • per variazione del luogo di detenzione delle armi e delle cartucce.

Anche chi eredita un’arma deve chiedere l’autorizzazione.

Armi

L’arma detenuta deve essere immediatamente denunciata alla Questura o al Commissariato di zona, oppure in Questura o alla stazione Carabinieri competente per territorio. Il modulo (pdf 60 KB ) per la denuncia è disponibile anche presso gli stessi Uffici.
E’ possibile detenere fino ad un massimo di 3 armi comuni da sparo, 6 armi sportive e un numero illimitato di fucili da caccia. Le armi possedute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione, a meno che non si abbia l’autorizzazione.
Per avere la possibilità di detenere un numero maggiore di armi, occorre la licenza di collezione rilasciata dal Questore. Questa permette di detenere una quantità illimitata di armi di cui, però, non è possibile avere il munizionamento. Inoltre, non è comunque possibile detenere più di un esemplare per ogni modello di arma.

Munizioni

La denuncia delle munizioni è sempre obbligatoria:

  • per le cartucce per pistola o rivoltella, la cui detenzione non può comunque essere superiore ai 200 pezzi;
  • per le munizioni per fucile da caccia aventi caricamento diverso dai pallini.

Per le cartucce caricate a pallini la denuncia non è obbligatoria fino ad un massimo di 1000 pezzi. L’obbligo di denuncia scatta quando il loro numero eccede i 1000 con un limite massimo di detenzione fissato in 1500 pezzi.

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Redazione

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