Cesa. Agente contabile, l’opposizione: “Delibera a favore dello zio del Sindaco”

Non c’è atto amministrativo che passi inosservato all’opposizione consiliare del gruppo Cesa C’è. Dopo vari richiami al sindaco e all’amministrazione, che fino ad oggi su tematiche importanti continuano a non replicare, questa volta a finire sotto la lente di ingrandimento del gruppo Cesa C’è, è la delibera n°54 del 03/09/2015.

“La delibera di giunta comunale n°54 del 03/09/2015 istituisce una figura nuova, mai esistita prima nel Comune di Cesa, ovverosia la figura dell’agente contabile e precisamente “l’agente contabile per la gestione, con maneggio di pubblico denaro, del servizio di riscossione dei proventi Tosap del mercato settimanale del mercoledì”.

E già ci sarebbe da ridire sulla necessità di istituire tale figura, in quanto tale servizio, vista la delicata funzione (maneggio di denaro), in passato è stato sempre svolto dai Vigili Urbani e, a nostro parere, doveva continuare ad essere svolto dagli stessi. Ma queste sono scelte politiche su cui possono esserci idee divergenti. Il problema serio e delicato è un altro.

Il dipendente comunale che è stato nominato con delibera di giunta, presieduta dal sindaco Avv. Vincenzo Guida, non è altro che lo zio del sindaco, il dipendente Turco Francesco, al quale, come si legge nella stessa delibera, “per i compiti espletati dal dipendente verrà corrisposta l’indennità per maneggio valori”. E qui, come diceva il noto giornalista-conduttore Lubrano, “la domanda sorge spontanea”.

Ma come è possibile che il sindaco abbia votato una delibera che non solo “promuove” lo zio ad agente contabile ma prevede anche che allo stesso venga corrisposta un’indennità? Al sindaco Guida (che non risparmia mai “lezioncine” agli altri) deve essere sfuggito il T.U.E.L. (Testo Unico degli Enti Locali). Anche per lui valgono quei diritti e doveri a cui gli amministratori pubblici devono attenersi. Il sindaco non può e non deve essere un super eroe che può fare tutto ciò che gli frulla nella testa. L’art. 78 del T.U.E.L. intitolato “Doveri e condizione giuridica” stabilisce che “gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado”. Appare subito chiaro, dunque, che c’è stata una violazione di un dovere giuridico da parte del sindaco, ma su questo non spetta a noi esprimerci.

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Redazione

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