Cesa. Definizione delle pratiche di condono edilizio

L’Amministrazione Comunale deve provvedere entro il 31.12.2016 alla definizione delle pratiche di condono edilizio ancora pendenti, presentate ai sensi delle leggi n° 47/85 capo IV, 724/94 art. 39 e L. 326/03, così come stabilito dall’art.  9 della   legge   regionale   n. 10/04 poi modificata dalla legge regionale n. 1/16.

Tutti coloro che hanno presentato istanza di condono ad oggi non ancora definita possono depositare le dovute integrazioni al fine del rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria entro e non oltre il 30.11.2016.

L’omessa   consegna   della documentazione integrativa, entro e non  oltre il 30.11.2016, sarà ragione ostativa al rilascio del   Permesso in Sanatoria   nonché   presupposto del rigetto dell’istanza originariamente prodotta, con conseguente applicazione di tutte le procedure sanzionatorie   amministrative   stabilite dal   Testo Unico dell’Edilizia n. 380/01 (acquisizione al patrimonio comunale o demolizione).

Redazione

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