Caserta. Ex area Saint Gobain, la Procura fa ricorso contro il dissequestro del manufatto

In data odierna, è stato notificato avviso di conclusione delle indagini, ai sensi dell’art.415 bis c.p.p., nei confronti di CAPACCHIONE Salvatore, FOLCO Amato e SORBO CARMINE, indagati per i reati di abuso d’ufficio, costruzione in presenza di permesso di costruire illegittimo e lottizzazione abusiva, commessi in relazione all’intervento edilizio concernente alcuni lotti ricompresi nell’ambito dell’area denominata “ex Saint Gobain”, sita nel comune di Caserta e nella disponibilità della società PLANTA Global S.r.l.

In particolare, in data 28 maggio 2015, l’ing. SORBO Cannine – all’epoca dirigente dell’Area Generale di Coordinamento Territoriale, Ambientale e Attività produttive del comune di Caserta – ha rilasciato alla Società cooperativa Re.no. S.r.l. (ora Planta Global S.r.l.), riconducibile a CAPACCHIONE Salvatore, il permesso di costruire n. 46/2015. L’istanza volta ad ottenere il rilascio del suddetto provvedimento autorizzatorio è stata caratterizzata da un iter procedurale particolarmente farraginoso e inconsueto, come evidenziato anche dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione, dalla cui segnalazione sono scaturite le attività investigative. Infatti, una prima istanza è stata avanzata nel 2010 dalla Società Cooperativa Parmense S.C.A.R.L., senza avere alcun seguito. Successivamente, la società Cooperativa Edilizia Re.No. (sempre riconducibile al medesimo centro di interessi della Società Cooperativa Parmense e poi confluita nella Planta Global S.r.l., con amministratore unico CAPACCHIONE Salvato fé}, in data 23.10.2013, ha presentato una mera “integrazione” alle originarie richieste di permesso di costruire, limitandosi a richiamare le innovazioni normative medio tempore intervenute. L’integrazione de qua, in particolare, ha posto a fondamento del proposito edificatorio l’art.1, comma 155, della L.R. Campania n° 5/2013, che ritiene ancora realizzabili gli interventi di sostituzione edilizia di cui al comma 5 dell ‘art. 7 della L.R. Campania n° 19/2009, come modificato dalla L.R. Campania n° 1/2011 (c.d. Piano Casa). All’esito di una complessa attività istruttoria, il provvedimento autorizzatorio in esame ha consentito la realizzazione del richiesto intervento di edilizia residenziale convenzionata in Caserta nell’area “ex Saint Gobain”.

Più nel dettaglio, il suddetto permesso di costruire ha autorizzato la realizzazione di 4 grossi fabbricati, nell’ambito dei quali costruire 304 alloggi (oltre a negozi ed uffici), nonché 2 piani interrati per ciascuno dei 4 fabbricati assentiti, destinati ai parcheggi. Ebbene, tale provvedimento, è risultato affetto da una serie di macroscopiche illegittimità.

In particolare, va evidenziato che:

– nell’area ex Saint Gobain di proprietà della Pianta Global S.r.l., non vi fossero fabbricati preesistenti. Per tale motivo, dunque, non sarebbe stata consentita l’attività di sostituzione edilizia assentita, atteso che, le leggi regionali citate – compresa la L.R. nr. 5/2013 – consentono tale tipologia di intervento soltanto in presenza di ” immobili dismessi….”, per i quali” in deroga agli strumenti urbanistici generali” , sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d’uso.

– Con il permesso di costruire nr. 46/2015, inoltre, si sarebbero potati autorizzare, al massimo – sulla base del P.P.E….- 140.000 metri cubi. Si deduce, dunque, che il limite massimo (quindi non superabile) assentibile per i 4 fabbricati da realizzare, sarebbe stato quello di 140.000 metri cubi Tale volumetrìa doveva intendersi comprensiva sia del volume entro _ terra che dì quello fuori terra. Invece, il Permesso di costruire n. 46/2015 del Comune di Caserta – correttamente interpretato – ha autorizzato, in realtà, ben 215.800 me, ovverosia, il SI % in più rispetto alla massima volumetrìa assentibile. Avendo, dunque, il permesso dì costruire nr. 46/2015 autorizzato la realizzazione di 85.800 me. in più del consentito (volumetria corrispondente a 6 campi dì calcio), si è determinato un notevole incremento del carico urbanistico, ad ulteriore testimonianza del configurarsi della realizzazione della fattispecie ìncriminatrice della lottizzazione abusiva.

Si comunica che l’Ufficio ha presentato ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame che, in data 13 aprile 2017, ha disposto il dissequestro dei lotti oggetto dell’intervento edilizio.

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Redazione

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