Cancellazione volo e ritardo volo, Orverbooking o sovra prenotazione
Cancellazione volo e ritardo volo, Orverbooking o sovra prenotazione, sono queste le diverse problematiche riscontrate in aeroporto.
Negl’ultimi tempi si sta verificando sempre più questa tecnica scorretta, adottata dalla compagnia aerea, denominata overbooking, che consiste nell’accettare prenotazioni per un numero superiore ai posti disponibili nell’aeromobile.
La compagnia aerea adotta questa tecnica di overbooking per diminuire il rischio di effettuare voli con un numero basso di passeggeri; quindi questa strategia evita alla compagnia aerea che mancate riconferme dell’ultima ora, consentano l’effettuazione di viaggi con posti disponibili sull’aeromobile, con conseguente perdita economica per la stessa compagnia di volo.
Chi prenoterebbe un volo senza avere la sicurezza di partire?
Teoricamente la compagnia di volo, quando ha terminato i posti disponibili, o quando ha cancellato un volo dovrebbe avvisare il passeggero che i posti sono terminati, e quindi che lo stesso passeggero verrà inserito in una lista d’attesa.
Nel caso in cui invece il volo sia stato cancellato le compagnie sarebbero costrette a rispondere al viaggiatore sul perché il volo sia stato cancellato.
Come vengono tutelati i viaggiatori dinanzi all’overbooking?
Nel 1991 la Comunità Europea, oggi Unione Europea, ha provato a dare una tutela concreta al viaggiatore contraente debole vincolante anche per le compagnie aeree non comunitarie, garantendo una maggiore garanzia di tutela per il viaggiatore.
L’art. 7 del regolamento comunitario 261/2004 Ha equiparato l’overbooking alla CANCELLAZIONE VOLO “la mancata effettuazione di un volo quindi la cancellazione del volo esiste quando sull’aereomobile sia stato prenotato almeno un posto”. Lo stesso articolo stabilisce.
“I parametri della compensazione pecuniaria che spetta al viaggiatore in caso di overbooking, in base alla distanza ortodometrica la compensazione pecuniaria può variare da un minimo di 250 euro a un massimo di 600 euro. La Corte di Giustizia europea del 19 novembre 2009 ha esteso al prolungato ritardo pari o superiore a 3 ore le stesse tutele previste per la cancellazione del volo, con particolare riferimento alla compensazione pecuniaria”.
Pertanto il viaggiatore vittima di ritardo del volo pari o superiore a 3 ore ha diritto alla compensazione pecuniaria.
In ogni caso la Carta dei Diritti del Passeggero (sesta versione aggiornata al 2009) stabilisce che i viaggiatori vittime del ritardo del volo hanno diritto innanzitutto a ricevere assistenza, come di seguito indicato:
• pasti e bevande in funziona della durata dell’attesa;
• sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
• trasferimento dall’aeroporto all’albergo e viceversa;
• due chiamate telefoniche o messaggi via fax, telex o e-mail;
• rimborso del biglietto e volo di ritorno al luogo iniziale di partenza se il ritardo supera le cinque ore e il passeggero decide di non continuare il viaggio.
1) quando la distanza tra aeroporto di arrivo ed aeroporto di partenza è inferiore ai 1.500 km la compensazione prevista è di 250 euro;
2) quando la distanza tra aeroporto di arrivo ed aeroporto di partenza è RICOMPRESA tra i 1.500 e 3.500 km la compensazione prevista è di 400 euro,
3) quando la distanza tra aeroporto di arrivo ed aeroporto di partenza è superiore i 3.500 km la compensazione prevista è di 600 euro.
La cancellazione del volo come l’overbooking fanno parte delle pratiche scorrette, fatte da molte Compagnie aeree. L’OVERBOOKING si manifesta per evitare voli con un numero basso di passeggeri; mentre la cancellazione si verifica spesso per accorpare due voli che non hanno raggiunto un numero di prenotazioni sufficienti a riempire la maggior parte dei posti disponibili sull’aereo.
Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali la cancellazione del volo è dovuta a circostanze straordinarie, ad esempio maltempo o sciopero.
In casi di ritardo volo pari o superiore alle 3 ore?
Se il volo subisce un ritardo importante, il passeggero ha diritto ad ottenere adeguata assistenza in aeroporto, alle stesse condizioni previste per il caso di overbooking (eccedenza di prenotazioni rispetto alla disponibilità dei posti).
L’assistenza in aeroporto è riconosciuta in base alla tratta aerea (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa, ovvero:
– per i voli intracomunitari inferiori o pari a 1.500 Km;
– per i voli intracomunitari oltre i 1.500 Km;
– per i voli internazionali fino a 1.500 Km, tra 1.500 e 3.500 Km e oltre 3.500 Km.
Se il ritardo supera le 5 ore la compagnia aerea, oltre all’assistenza, ha l’obbligo di fornire al passeggero (che può decidere di rinunciare al volo), la scelta tra:
– rimborso entro 7 giorni del prezzo del biglietto e volo di rientro verso il punto di partenza iniziale, appena possibile;
– riprotezione, cioè imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale con partenza il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero, in condizioni di trasporto comparabili e secondo la disponibilità dei posti.
Nel caso in cui la partenza sia possibile solo il giorno successivo all’orario originariamente previsto, la compagnia aerea deve inoltre fornire al passeggero:
– adeguata sistemazione in albergo;
– trasporto da e verso l’albergo.
La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che i passeggeri di voli ritardati sono assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria. I passeggeri possono reclamare tale diritto quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a 3 ore.
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