Ritardo Aereo: riconosciuto il danno morale

Capita spesso che si verifichi un ritardo aereo. Ebbene, nei casi in cui il ritardo superi le 3 ore il passeggero ha diritto al risarcimento del danno patito nella forma della compensazione pecuniaria, se la compagnia aerea é responsabile del ritardo.

In particolare, con la sentenza n. 571/2017 depositata il 24.04.2017, il Giudice di Pace di Civitavecchia ha riconosciuto ad un consumatore il diritto a lui spettante in seguito al ritardo aereo di oltre 6 ore, acquistato per la tratta Copenaghen- Roma Fiumicino,  la compensazione pecuniaria, nonché il risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa ed in conseguenza dell’inadempimento contrattuale del vettore aereo in virtù del Regolamento Comunitario n. 261/2004.

Tale Regolamento prevede il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria, che varia a seconda della distanza e della destinazione del ritardo aereo:

a) 250,00 € per le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;

b) 400,00 € per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;

c) 600,00 € per le tratte aeree superiori a 3500 chilometri.

La compagnia aerea, costituitasi in giudizio, si è difesa eccependo l’esistenza di una causa di forza maggiore, consistita nell’impatto con uno stormo di volatili in coincidenza di un volo precedente.

Il Giudice, tuttavia, accogliendo la domanda dell’attore, non ha ritenuto sussistente la presenza di circostanze eccezionali, ossia l’impatto tra l’aereo ed uno stormo di volatili, per cui ha dichiarato il vettore responsabile dell’accaduto.

Quanto al risarcimento del danno, il Giudice ha in primo luogo confermato il diritto alla compensazione pecuniaria anche per i ritardi sui voli nella misura di € 400,00 per passeggero, quando il volo prevede come nel caso di specie, una distanza compresa tra i 1.500 e i 3.500 km.

Ed inoltre, trattandosi di vacanza rovinata, ha inoltre riconosciuto  il danno non patrimoniale, che ha liquidato in € 500,00; e ciò in quanto ha riconosciuto l’esistenza di un “pregiudizio cagionato in violazione del diritto costituzionalmente garantito dall’esplicazione della propria personalità anche in vacanza, intesa quale luogo di ricreazione e rigenerazione della persona e di manifestazione delle sue attività realizzatrici, le quali certamente comprendono svago, hobby, relax, e tempo libero”.

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