Concorso allievi agenti di Polizia di Stato: in 350 riammessi alle prove successive
Era stato ribattezzato il “concorso truffa” o “concorso miracoloso” e ieri (21 febbraio, ndr) sono state pubblicate le sentenze che hanno riamesso alle prove ben 350 aspiranti poliziotti. Dopo una lunga e travagliata battaglia, i giudici del Tar Lazio hanno messo la parola fine al caos che aveva coinvolto il concorso per 559 Allievi agenti di Polizia di Stato, e dato giustizia ai candidati inizialmente rimasti fuori.
Il concorso, già una volta annullato per compra-vendita della banca dati da cui attingere per le prove scritte, era stato ribandito e, ancora una volta, era stata utilizzata la medesima banca dati.
Inoltre, le schede risposte consegnate ai candidati riportavano nome e cognome, in violazione del principio dell’anonimato della prova che deve essere garantito in tutti i concorsi pubblici. Per questi motivi, lo studio legale Leone-Fell & Associati aveva predisposto centinaia di ricorsi.
“Una vittoria sofferta – dichiarano gli avvocati Francesco Leone e Simona Fell che hanno seguito i ricorsi di gran parte dei concorsisti – ma che ci riempie di orgoglio proprio perché abbiamo creduto sin dall’inizio che molti dei candidati avessero subito un torto. Oggi (ieri per chi legge, ndr), per chi ha avuto la tenacia di continuare la battaglia legale, è arrivata la buona notizia: ricorso vinto e concorso riaperto”
I circa 350 ricorrenti che, inizialmente non avevano superato la prova scritta –effettuata in violazione dell’anonimato e con una banca dati del tutto illegittima – adesso saranno convocati per effettuare le prove fisiche.
L’importanza di garantire il rispetto delle regole è stata riconosciuta anche dai giudici del Tar del Lazio che, a conclusione della decisione adottata, hanno con forza ammonito l’amministrazione che ha bandito il concorso affermando precisamente che “la decisione che precede avrà, come ulteriore effetto conformativo, l’onere per l’amministrazione di ripensare, per il futuro, le modalità con le quali espletare le diverse selezioni concorsuali che periodicamente bandisce, individuando forme di somministrazione dei test di prova che siano scrupolosamente rispettose del principio dell’anonimato, onde evitare, per il futuro, di incorrere in consistenti contenziosi, quale quello che ha interessato la procedura per cui è causa, e conseguenti inevitabili pronunce di accoglimento dei ricorsi, le cui pesanti ricadute sulle casse erariali sono facilmente intuibili”.
Sentenze definitive N. 1993/2018, 1192/2018, 1989/2018, 1988/2018