Aversa. Detenzione stupefacenti: dimezzata pena per ‘il principio del favor rei’
L’avvocato Giuseppe Andreozzi di Aversa, del foro di Napoli Nord, ha redatto, presentato e discusso dinanzi al Tribunale di Napoli Nord in composizione monocratica atto di incidente di esecuzione volto a rideterminare la pena già inflitta al condannato O.M. secondo la legge più favorevole.
Il soggetto veniva condannato dal Tribunale di Napoli, in data 30.04.2014 alla pena di anni 1 e mesi sei di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, in relazione al reato ex art. 73 D.P.R. n.309/1990 (detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti), ritenuta l’ipotesi del fatto di lieve entità di cui al comma 5 .
Il Giudice partenopeo applicava nel caso di specie i parametri di cui al D.L. 23.12.2013 n. 146 (cd. D. L. Cancellieri) che prevede per l’ipotesi comma 5 dell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990 le pene della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da euro 3.000 a 26.000.
La difesa, partendo dal dato di fatto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 del 12.2.2014 – che ha travolto la legge 21 febbraio 2006, n. 49 (cd. Legge Fini- Giovanardi), determinando la «reviviscenza» della precedente L. 162/1990 (legge Iervolino-Vassalli) che prevedeva per i reati concernenti le c.d. “droghe leggere”, nei casi di fatti di lieve entità, come nel caso di specie per l’O.M., la reclusione da sei mesi a quattro anni – ha sostenuto in sintesi che sebbene il reato ascritto al O.M. sia stato commesso in un momento (04.03.2013) antecedente alla sopravvenuta reviviscenza della L. Iervolino- Vassalli ad opera della sentenza costituzionale n.32/2014 (emessa il 12.02.2014), il fatto che esso sia stato giudicato come fatto di lieve entità, disciplinato da entrambe le norme, determina in ossequio al principio di successione di leggi nel tempo l’applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dalla L. Iervolino- Vassalli (reclusione da sei mesi a quattro anni) invece di quello del D.L. Cancellieri (da uno a cinque anni di reclusione), essendo la prima legge più favorevole tornata sì reviviscente solo dopo la sentenza costituzionale n.32/2014 del 12.02.2014 ma retroattivamente applicabile anche ai fatti pregressi non coperti dal giudicato.
A maggior ragione si consideri che il fatto delittuoso e’ stato commesso dall’O.M. il 04.03.2013, sotto la vigenza della L. Fini Giovanardi dichiarata successivamente incostituzionale (12.02.2014) già alla data di emissione della sentenza del Tribunale di Napoli (30.04.2014), e quindi in relazione al tempo di commissione del delitto, avrebbe dovuto ritenersi irrogata la pena di cui alla legge concretamente applicabile ovverosia la reviviscente Iervolino Vassalli con reclusione da sei mesi a quattro anni per fatti di lieve entità concernenti droghe “leggere”.
Il Tribunale di Napoli Nord ha accolto le prospettazioni giuridiche del difensore di O.M. e dimezzato la pena della reclusione da anni 1 e mesi 6 a quella di mesi 9.