Cesa. Ripulire spazi davanti ai negozi, Sindaco emana ordinanza

Pugno duro del Sindaco Guida che prescrive l’obbligo per i titolari di esercizi commerciali sul suolo comunale di tenere pulito, “con costante pulizia quotidiana”, lo spazio antistante la loro attività.

Il comma 16 dell’art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 recita “Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’art. 633 de codice penale e dall’art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia, e comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni

–          Il comma 17 dell’art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 recita “ Le disposizioni cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia ed al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio

–          Atteso che l’amministrazione comunale ritiene opportuno adottare ogni utile iniziativa anche di controllo per la tutela  del decoro e della pulizia degli spazi pubblici anche al fine di garantire la salubrità dei luoghi.

–          Visto l’art. 3 comma 16 e 17 della legge 15 luglio 2009 n. 94

–          Ritenuto opportuno provvedere in merito

ORDINA

Che tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale, provvedano alla costante quotidiana pulizia degli spazi antistanti l’attività

Laddove si accerti la violazione, del comma 17 dell’art. 3   legge 15 luglio 2009 n. 94, si procederà a carico dei pubblici esercizi, alla applicazione della sanzione contenuta al comma 16 dell’art. 3 della legge94/2009

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune www.comune.cesa.ce.it, sulla pagina Facebook del comune e la sua trasmissione

alla Polizia Municipale, al Comando Stazione dei Carabinieri di Cesa, alla Prefettura di Caserta, All’Ufficio Tecnico Comunale, Gli Agenti di Polizia sono incaricati dell’esatta osservanza della presente Ordinanza.

COMUNICA

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 7.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii. che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Campania o in alternativa al capo dello Stato, rispettivamente  entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla  pubblicazione all’Albo pretorio Comunale del presente atto.

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Redazione

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