Come comportarsi in seguito alla consegna di un PVC da parte della Guardia di Finanza?

Terminata una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza tutto ciò che è emerso dai vari controlli e riscontri deve essere refertato e compendiato dal Processo Verbale di Constatazione, un documento che deve essere firmato dal contribuente o da chi ne fa le veci.

Questo specifico atto si definisce endoprocedimentale, documento singolo di un più ampio procedimento di accertamento, giuridicamente si tratta di un atto pubblico. In quanto tale “fa prova fino a querela di falso”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2700 del Codice Civile (limitatamente alle dichiarazioni rese e ai fatti compiuti in presenza dei verbalizzanti).

Bisogna sempre sottoscrivere il procedimento verbale di contestazione?

La risposta è no. Il contribuente ha diritto a rifiutarsi di ricevere o sottoscrivere il documento, ma nel recente “Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali” (circolare operativa n. 1/2018 della Guardia di Finanza) si precisa la necessità che l’atto rechi la firma sia dei verificatori che del contribuente. Ergo, in caso questo si rifiuti:

– i verificatori devono darne atto verbale;

– i verificatori devono procedere alla sua notifica nei modi consentiti dalla legge, a mente dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, ovvero ai sensi dell’art. n. 14 della L. n. 890/1982.

Cosa succede se non si sottoscrive il PVC?

La Corte di Cassazione ha recentemente riaffermato la valenza delle dichiarazioni rese dal contribuente, a termine della verifica fiscale, alla stregua di confessioni stragiudiziali. Inoltre, sempre secondo la Cassazione l’assenza di contestazione da parte del contribuente, nonostante la presenza durante le operazioni ispettive, equivarrebbe a una sorta di tacita accettazione di delle stesse e dei relativi risultati.

Questa “accondiscendenza” del contribuente ai risultati delle operazioni ispettive svolte va validata tramite l’assenza di contestazioni. Nel caso, invece, si dimostri che il soggetto ispezionato sia stato del tutto estraneo alla compilazione del verbale di constatazione e dei verbali di verifica quotidianamente redatti durante l’attività ispettiva, il conseguente avviso di accertamento sarebbe illegittimo.

Ricordiamo che il limite massimo di durata della verifica è di 30 giorni prorogabili di altri 30 con atto nominativo. Se il locale è a uso promiscuo (è anche ufficio o abitazione) serve anche l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Prima del PVC finale il controllo prevede la quotidiana stesura di un processo verbale giornaliero.

Riassumendo: la mancata sottoscrizione del PVC non rende nullo l’atto, a condizione che i verificatori lo segnalino con chiarezza nel verbale.

L’impugnazione è sempre possibile? In quali casi risulta conveniente il ricorso?

Il Processo Verbale di Constatazione non è impugnabile poiché a questo deve seguire un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate competente (che ha anche la titolarità dell’accertamento). Diversamente, l’avviso di accertamento è impugnabile entro i giorni indicati all’interno dello stesso, solitamente 60 giorni.

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate non può emettere accertamento prima di 60 giorni dalla chiusura del pvc, pena la nullità dell’atto (Cass SSUU 13099/2014). Se l’Avviso di Accertamento fa riferimento ad altri atti non allegati e né tanto meno ne produce il contenuto essenziale, tale avviso è nullo.

Ricevuto il PVC, il contribuente ha facoltà di comunicare entro 60 giorni (quindi prima dell’accertamento) osservazioni, obiezioni e richieste all’ente accertatore. Da qui il quesito che viene posto più frequentemente in merito alla questione: meglio fare osservazioni subito o impugnare dopo?

Non esiste una risposta univoca, il miglior consiglio in tal senso è quello di attendere che la Guardia  di Finanza consegni il processo verbale di costatazione, e decidere per l’impugnazione insieme ad un professionista tributarista che possa fornire assistenza anche in fase di ispezione.

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Redazione

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