Aversa. Caso box auto – contro Comune, la decisione del Tar
Con ricorso depositato al TAR Campania – Napoli, in data 03.12.2014, la signora M.S. chiedeva l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal comune di Aversa, per la realizzazione di un box auto situato nello spazio sottostante l’edificio condominiale.
La ricorrente riteneva che il destinatario non fosse proprietario esclusivo del suolo interessato, poiché lo stesso avrebbe natura condominiale. Veniva contestato, dunque, l’operato dell’Amministrazione comunale della Città di Aversa, in quanto avrebbe rilasciato permesso di costruire in sanatoria ad un soggetto che non era proprietario del bene.
Con la sentenza n. 1094/2019 del 26.02.2019, i Giudici del Tar Campania hanno respinto tale tesi, accogliendo le censure sollevate dall’Avv. Vittorio Scaringia, difensore del Comune di Aversa ed hanno ritenuto corretto l’operato dell’Amministrazione comunale
Infatti, le norme in tema di sanatoria stabiliscono che il permesso di costruire in sanatoria possa essere richiesto non solo dal proprietario dell’immobile abusivo, ma anche dal responsabile dell’abuso o, comunque, da chi si trovi in un determinato rapporto con il bene stesso o con l’opera abusiva.
Dunque è corretto l’operato dell’Amministrazione, la quale ha rilasciato il permesso a costruire al soggetto che, essendo responsabile dell’abuso, era dunque abilitato a richiederlo ed ottenerlo.
Né, tantomeno, ha trovato accoglimento la critica della ricorrente riguardo il presunto illegittimo aumento della volumetria della zona in questione, causato dalla realizzazione del box.
Infatti, sia la normativa regionale che quella nazionale prevedono espressamente che la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o al pianterreno dei fabbricati è possibile anche in deroga agli strumenti urbanistici.
Pertanto, anche sotto questo aspetto, i Giudici del TAR hanno accolto la tesi difensiva dell’Avv. Scaringia.
Alla luce delle suesposte ragioni, il TAR Campania, sede di Napoli, ha respinto il ricorso proposto dalla signora Sannino e condannato la stessa alla refusione delle spese processuali.