Formigoni si costituisce in carcere: ma la norma è costituzionale?
Mi è capitato, ieri, tra le mani di leggere il comunicato della Camera Penale di Roma che critica aspramente le recenti novelle legislative in materia e ho avuto modo di leggere molto e di riflettere a lungo. Già il titolo del comunicato di per sé portava il lettore, anche chi non e’ un operatore del diritto, a delle forti e profonde riflessioni. La “spazza-corrotti”, legge n. 3 del 2019, è incostituzionale”. Ed il titolo mi ha lasciato pensare a lungo. E poi se si considera che è proprio di questi giorni la notizia che Roberto Formigoni ultrasettantenne si e’ costituito al Carcere di Bollate in quanto la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano ha emesso, nei suoi confronti, l’ordine di esecuzione- carcerazione, abbiamo ancor più da riflettere. Riflettere su un tema specifico. Viene negato, in base ad una novella legislativa, d’ora in poi, ad un ultrasettantenne la detenzione domiciliare ad un anziano solo perché egli risponde (ed e’ stato condannato) per un reato contro la Pubblica Amministrazione.
L’ex presidente della Regione Lombardia, infatti (ed è innegabile) ha un debito con lo Stato e con la società; in buona sostanza deve espiare complessivamente 5 anni e 10 mesi di carcere, così come ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione di Roma che, nei giorni scorsi, gli ha ridotto, a tanto, la pena iniziale di oltre 7 anni di reclusione che gli era stata inflitta nei vari giudizi di merito. Ed allora la domanda che ci dobbiamo porre e’ questa: perché Formigoni si è costituito in carcere, sebbene ultrasettantenne?
Dobbiamo partire dalla lettura della norma sul punto la quale (art. 47 ter, co. 1, dell’ordinamento penitenziario) prevede che “la pena detentiva inflitta a una persona che abbia compiuto i settant’anni di età, possa essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza”. Questa era ed è una ipotesi speciale e particolare di detenzione (chiamata detenzione) domiciliare ed era stata, per cosi dire, creata dal Legislatore, non molto tempo fa, dopo anni ed anni di tormentosi dibattiti, per dare una risposta concreta a delle esigenze di particolare sensibilizzazione e rispondeva ad una finalità umanitaria della pena. Umanitaria perché essa, nel nostro ordinamento (si era detto più volte ), non deve mai perdere di vista da un lato la dignità dell’uomo e da un altro lato il rispetto della condizione naturale di fragilità della persona, connessa fisiologicamente al suo stato di carcerazione in atto. E ciò cosa significa? Sappiamo bene che l’aver superato una certa età comporta certamente delle difficoltà e delle sofferenze suppletive per chi si trova carcerato.
Ciò è indiscutibile ed è innegabile. Ed ecco la novella che il 31 gennaio scorso è entrata in vigore con la Legge n. 3/2019, nota con il nome “spazza-corrotti”.
Questa novella di legge ha inserito, nell’elenco dei reati ostativi contenuti nell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario alcuni reati contro la pubblica amministrazione (ad es. peculato, concussione e corruzione ecc…) e cosi li ha trasformati da reati (per cosi dire ordinari) in reati “ostativi”. E qui sorgono i problemi. I tanti problemi. Sappiamo bene che questa norma dell’ordinamento penitenziario, per una serie di pronunce e di massime della Cassazione -che si sono consolidate nel tempo – non è runa ‘norma penale sostanziale’. Ciò in quanto essa non è connessa all’accertamento del reato; ergo è retroattiva.
Essa riguarda in buona sostanza la esecuzione della sanzione (cioè riguarda, in altre parole, la pena da espiare) che è stata irrogata dal Giudice e che, siccome non vi sono norme transitorie, è immediatamente applicabile anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore. Ed ecco il caso di Formigoni! Il caso dell’ex presidente della Regione Lombardia rientra in questa novella. Il primo problema ora che dobbiamo porre è questo: non vi è dubbio che manchi una norma transitoria che ci possa ben traghettare dal vecchio al nuovo regime. E non solo! Poi c’è un problema che non si può sottovalutare che è quello del sovraffollamento delle carceri che ora arriveranno sicuramente al collasso. Infatti la modifica dell’art. 4 bis O.P., riguarda – pensate – anche le pene da espiare il cui tetto è al di sotto dei quattro anni. Per queste pene – pensate – non ci sarà più la sospensione della esecuzione della pena stessa con gli effetti a catena che sono immaginabili e che ne conseguiranno. La nostra critica al riguardo, a questa novella, al pari del comunicato della Camera Penale di Roma, è dura. Certamente dura e severa. Perché riteniamo che la detta novella perda di vista il principio fondamentale che è “la funzione rieducativa della pena”. Ma qual è stato l’orientamento della Corte Costituzionale negli ultimi anni? La Corte si è soffermata molto, per la verità, sull’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario e su ciò che avrebbe comportato un rallentamento o talvolta si sarebbe impediti il reinserimento del condannato nella società. Le deroghe al principio rieducativo, e’ vero che sono ammesse, ma sono ammesse solo in presenza di reati che non presentano un forte e significativo allarme sociale come quelli di mafia, di terrorismo ecc… In questo quadro siamo sconcertati e stupiti nel vedere inclusi tra i reato ostativi di cui all’art. 4 bis dei delitti quelli contro la Pubblica Amministrazione. E come sono stupito io credo che lo siano tutti. Ed allora penso che vada subito sollevata una eccezione di incostituzionalità.
Avv. Raffaele Crisileo