Il gadget aziendale personalizzato è deducibile al 100%: le agevolazioni per le aziende

Tra gli strumenti di marketing più efficaci vi sono i gadget aziendali come le penne personalizzate. Sempre più diffusi, i gadget aziendali personalizzati con logo sono oggetti funzionali che vengono solitamente apprezzati dal pubblico per via del loro design accattivante e per la loro utilità. Oltre a questi due fattori, le ragioni del successo dei gadget aziendali sono da ricercarsi in due elementi chiave: la scalabilità e le agevolazioni fiscali.

Scalabilità

Tra i vantaggi legati alla scelta dei gadget aziendali vi è la scalabilità. Cosa significa scalabilità? La scalabilità fa riferimento alla spesa, che, nel caso dei gadget aziendali, risulta scalabile. Anche per questo, qualsiasi tipologia di azienda, piccola, media o grande può permettersi di dotarsi di gadget aziendali da offrire in forma gratuita ai propri clienti. A differenza di un’azienda grande, che potrà affidare a terzi lo studio, la progettazione e la distribuzione del gadget, una piccola impresa può acquistare i prodotti senza rivolgersi ad un’agenzia di marketing intermediaria. In questo caso, si può richiedere un preventivo online, internet è una risorsa preziosa e anche l’entità dell’ordine può essere calibrata sulla base dell’effettivo fabbisogno.

Agevolazioni fiscali

Dal punto di vista fiscale, le spese per l’acquisto dei gadget aziendali possono essere dedotte. Dedurre fiscalmente significa che una determinata spesa può essere sottratta dal reddito d’impresa, che a sua volta va a ridurre il reddito imponibile, ovvero la somma sulla quale vengono calcolate in percentuale le tasse dovute al fisco.

Generalmente, dove è prevista la deduzione fiscale non esiste possibilità di detrarre fiscalmente e viceversa. Nel particolare caso dei gadget aziendali, esiste anche la possibilità di detrarre l’IVA.

Quando si può dedurre fiscalmente: un’azienda può dedurre fiscalmente i beni che offre ai suoi clienti a titolo gratuito purché non siano un prodotto dell’azienda stessa e la spesa per il singolo bene non sia superiore a 50 euro. Spieghiamo meglio.

Se un’azienda produce magliette, non potrà considerare come gadget una maglietta con il logo aziendale. Può essere considerato gadget un qualsiasi altro oggetto come una tazza, un orologio, una penna, ecc..

Il limite di spesa di 50 euro è stabilito dalla legge. Se si vuole usufruire dei vantaggi fiscali non si deve superare il limite di spesa, altrimenti non si potrà beneficiare in toto delle agevolazioni, ma solo in forma ridotta.

Attenzione: non sono considerati gadget aziendali i regali ai dipendenti.

E per quanto riguarda la fatturazione?

Trattandosi di un bene che viene ceduto a titolo gratuito, non c’è bisogno di emettere fattura per l’acquisto di un gadget aziendale. Naturalmente, l’oggetto in questione deve rispondere ai criteri che lo individuano come gadget aziendale.

Esempio pratico per capire meglio: VDM è un’azienda che festeggia i suoi 10 anni e non può non tenere conto dei suoi migliori clienti, dei dipendenti e di chiunque abbia contribuito a raggiungere un traguardo importante. Il desiderio dell’azienda è quello di dire grazie in modo speciale, ovvero regalando un oggetto che riconduca all’azienda, quindi personalizzato con il logo.

Si parte dal web per individuare il tipo di gadget e confrontare i vari preventivi online. La scelta ricade su una tipologia di gadget di fascia media, ovvero uno stock di pennette USB personalizzate con il logo dell’azienda. Ne vengono ordinati 150 pezzi. Per rendere il gadget più esclusivo, l’azienda opta per delle chiavette USB con forma personalizzata, come alcune aziende specializzate permettono di fare (qui un esempio).

Se la spesa per le USB fosse stata di 5 euro a chiavetta, per un totale di 750 + IVA, l’azienda potrebbe beneficiare della deduzione fiscale, recuperando 165 euro, compensando quindi l’IVA.

Per quanto abbiamo appena detto, si può fare riferimento alle seguenti leggi:

  1. Testo Unico Imposte sui Redditi, o TUIR (DPR 22 dicembre 1986 n. 917)
  2. Decreto legislativo 175/2014, art. 30 e DPR n. 633/72

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