Trentola Ducenta. Lettera aperta ai cittadini dell’attuale Comandante della Polizia Municipale

Verità e non bugie atti ufficiali e non camuffati volutamente da chi ha firmato il famigerato esposto alla Procura di Napoli Nord, alla Corte dei Conti e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

NEL MERITO DELL’ARTICOLO PREMETTE:
-A seguito di sospensione dell’ex Comandante della Polizia Municipale C.G.R. per attivazione di procedimento disciplinare disposto a seguito di rinvio a giudizio per reati commessi nell’espletamento del servizio istituzionale, la Commissione Straordinaria in data 20.03.2017, previa convenzione stipulata con il Comune di Mondragone sostituiva l’allora comandante con il sottoscritto per la reggenza dell’area della Polizia Municipale.

– In data 03.07.2017, con nota protocollo n.8158 fu chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione Campania settore O.R.M.E.L, la disponibilità di un Funzionario Istruttore di Direttivo di Vigilanza, categoria “D”, per la copertura del posto di Comandante della Polizia Municipale presso il Comune di Trentola Ducenta. Richiesta obbligatoria per l’attivazione della mobilità – D.Lgs. n.165/2001 art.30 (gli autori dell’articolo-esposto deliberatamente omettono di citare il documento).

-Il predetto Dipartimento della Funzione Pubblica non ha riscontrato la richiesta de qua, pertanto ai sensi della norma Statale contenuta nel D.Lgs. n.165/2001 di cui l’art.34/bis comma 4, cosi come modificato dall’art.5 comma 1 septies del D.L n.7 del 31.01.2005, convertito in Legge del 31.03.2005 n.43, decorsi due mesi dalla comunicazione si constatava il tacito assenso (citazione di legge), al fine di non bloccare le procedure di assunzione;

-La Regione Campania con nota protocollo dell’01.08.2017, avente n.2017.0526810, tra l’altro indirizzata anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicava che tra le segnalazioni già pervenute non risultavano presenti figure professionali con il profilo di Comandante per le Polizie Locali, dando il suo Nulla Osta;

-Alla procedura avviata per la mobilità, la Commissione Straordinaria prende atto del D.P.C.M. del 13.12.2017, concernente: – “Assunzioni e mobilità regioni e enti locali”, che statuiva, finalmente, lo sblocco delle assunzioni negli Enti Locali, tra cui anche la Regione Campania.

-Con Delibera n.8 del 17.01.2018, ad oggetto: – “Piano triennale del fabbisogno del personale anno 2018/2020 – Approvazione” la Commissione Straordinaria provvedeva a modificare il Piano Occupazionale Triennale del Comune di Trentola Ducenta e la Dotazione Organica (documento di meno importanza), prevedendo per l’anno 2018 l’assunzione di un Funzionario mediante mobilità nella figura professionale di categoria “D”, nella qualità di Comandante della polizia locale (gli autori dell’articolo-esposto deliberatamente omettono di citare il documento infatti nella delibera non è menzionata la categoria D/3 giuridica in quanto inesistente).
-Essendosi, alla data del 01.02.2018 reso vacante il posto di Comandante per quiescenza del titolare, inquadrato nella ex categoria “D/1” giuridica e “D/2” economica, il sottoscritto, essendo in comando presso il Comune di Trentola Ducenta con la qualifica di Comandante della Polizia Municipale, categoria “D” giuridica ed economica con esperienza quinquennale, formalizzava la richiesta di trasferimento nei ruoli dell’Ente Comune per ricoprire il posto di Funzionario Direttivo, categoria “D”, per il quale con la citata Delibera n.8/2018 stabiliva di procedere alla copertura del posto, ai sensi dell’art.30 comma 2/bis del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. ((gli autori dell’articolo-esposto deliberatamente omettono di citare il documento il documento e l’esatta normativa).

-Poiché il comma 2/bis del D.Lgs. n.165/2001 attribuisce priorità al personale già in posizione di comando presso l’amministrazione ove presta servizio la richiesta effettuata dal sottoscritto e attuale Comandante, si configurava come si configura legittimata a conseguire l’attribuzione del posto in organico da conferire mediante procedura stabilita dalla delibera di C.S. n.8/2018 e cioè assunzione ai sensi dell’art.30 comma 2/bis del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. ((gli autori dell’articolo-esposto deliberatamente omettono di citare il documento della Legge dello Stato).

-Ciò posto in essere si EVINCE che la procedura di mobilità parte dal lontano 2017 e, certamente non nei primi 10 giorni dell’anno 2018, cosi come hanno voluto far credere gli ATTORI dell’esposto e il giornalista che, prima di accertare la verità, pubblica il falso (giornalista che fino ad ieri remava contro il sindaco di Trentola Ducenta?)

-Nel corso dell’istruttoria degli atti sopra menzionati, si accertava che il trasferimento del sottoscritto, Istruttore Direttivo, non comportava aumento della spesa del personale, come attestato dall’Ufficio Finanziario e dai Revisori dei Conti, anche in virtù delle Delibere della Corte dei Conti n.12/2017, Sezione Autonomie Locali e Sez. Regionale Liguria del 29.03.2017, le quali stabiliscono che le assunzioni di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall’art.30 del D.Lgs. n.165/2001 non incidono sui contingenti assunzionale previsti dalla legge per le assunzioni dall’esterno (spesa neutra –gli autori dell’articolo esposto deliberatamente omettono di citare il contenuto della Legge dello Stato e della Corte dei Conti Sezioni Riunite – Giurisprudenza contabile).

-In esecuzione della volontà della Commissione Straordinaria, la Responsabile dell’Area AA.GG. e del Personale, con Determina Dirigenziale n.44 dell’01.03.2018, registrata al n.191/2018 di protocollo generale, procedeva alla stabilizzazione in pianta stabile del Comune di Trentola Ducenta del sottoscritto, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ovvero categoria rivestita “D”, proveniente dalla stessa area di polizia locale di altro comune e in possesso di titolo di laurea.

Per quanto concerne l’inquadramento nella categoria “D” paventata e sottolineata D/3 giuridica, si rappresenta a norma di legge che: – nella tabella “C” dello stesso C.C.N.L. Enti Locali di cui l’Ordinamento Professionale del 31.03.1999 dal titolo “Corrispondenza per il primo inserimento della nuova classificazione del personale, si legge: – “ Precedente qualifica e livello differenziato – Trattamento tabellare e LED (ex livello economico differenziato) ed eventuale indennità – Trattamento economico di primo inquadramento – Posizione economica di primo inquadramento – NUOVA CATEGORIA: ex 7^ qualifica €.18.071.000 attuale D.1; – ex 7^ LED qualifica €.19.971.000, attuale categoria D.2; – ex 8^ qualifica €.23.267.000, attuale D.3”;

Come si può agevolmente rilevarsi, nel prospetto richiamato, a diverse precedenti qualifiche e livelli funzionali (7^,7^LED e 8^) corrispondono differenti trattamenti economici e diverse posizioni economiche di primo inquadramento, ma tutti rientranti nella stessa categoria di inquadramento (D), atteso che nella declaratoria professionale esistono esclusivamente 4 categorie professionale A; B; C, e D e non esistono categorie intermedie giuridiche ma, solo ed esclusivamente economiche (Parere ARAN – RAL/103 – Orientamenti Applicativi – Sentenza n.2116/2004, TAR Puglia, sede di Bari, sez. II – Consiglio di Stato, ecc…),

-Infine si evidenzia, ancora che nell’esposto menzionato e riportato nell’articolo da un giornale online casertano a firma dell’ex comandante R.G.C., inviato al Prefetto di Caserta (Prefettizia n.27454 del 19.03.2018), la Commissione Straordinaria dava puntuale e inconfutabile riscontro (gli autori dell’articolo deliberatamente omettono di citare il contenuto).

-Si riserva di produrre formale denunzia querela nei confronti degli autori dell’articolo deliberatamente diffamatorio nei confronti della Commissione Straordinaria (3 Vice Prefetti), della Segretaria Comunale e del Sottoscritto, unico bersaglio, per falso in atto pubblico per abuso d’ufficio ed altro.

F.to Dott. Antonio Parisi
Com.te la Polizia Municipale Trentola Ducenta

Redazione

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