Controlli Forestale in campania sulle borse ‘shopper’

I Carabinieri Forestali della Regione Campania hanno da poco terminato, una settimana di controlli sulle borse di plastica cd. Shopper,  utilizzate soprattutto nel settore alimentare, ma non solo.

L’attività è stata finalizzata alla  verifica del corretto impiego delle buste in materiale plastico biodegradabili e compostabili lungo tutta la filiera, al fine di contrastare condotte irregolari ancora molto diffuse.

I controlli hanno riguardato oltre 220 realtà commerciali del territorio Regionale, tra cui  grossi centri di distribuzione facenti parte di importanti multinazionali che, in alcuni casi, non sono risultati in regola con gli obblighi di legge.

L’ammontare delle sanzioni contestate a negozi, supermercati, rivenditori e produttori è di circa 110.000 euro, con oltre 1000 kg di shopper sequestrati.
Il dato è rilevante ed è indicativo di come la normativa di settore ancora non sia rispettata, con la conseguente immissione sul mercato di shopper non conformi ed, in alcuni casi, addirittura contraffatti, essendo stati oggetto di sequestro anche 5 cliché con i loghi utilizzati per la stampa delle buste.

Stando a quanto emerge da studi di settore, la produzione e successiva immissione sul mercato di questi shopper falsi uccide, ogni anno, 100.000 mammiferi marini, come tartarughe, balene ma anche molti uccelli di mare.

La normativa sulla borse di plastica è contenuta nel Codice dell’Ambiente D.lgs. 152/2006 come da ultimo modificato dalla legge 123/2017.

In particolare le borse di plastica, le cui caratteristiche tecniche sono indicate dall’art. 218 del succitato codice, attualmente commercializzabili, sono esclusivamente di tre tipologie:

  • riutilizzabili (trasporto generi alimentari e non, realizzate con un quantitativo variabile di plastica di riciclo);
  • biodegradabili e compostabili (con requisiti di biodegradabilità e computabilità);
  • ultraleggere biodegradabili e compostabili (fornite come imballaggio primario per generi alimentari sfusi). Affinché gli shopper siano conformi alla normativa, è obbligatorio che sugli stessi siano anche indicati: la dicitura “Biodegradabile e compostabile”;
  • il codice riferito alle norme UE, ovvero “UNI EN 13432:2002”;
  • il marchio di un ente certificatore che indica che il prodotto può trasformarsi in compost.

Ad esempio, i sacchetti che hanno solo la scritta “Biodegradabile secondo il metodo UNI EN ISO 14855” e i simboli triangolari oppure l’esagono del polietilene, ad alta o bassa densità, non sono a norma di legge.
L’azione dei Carabinieri Forestali in tal senso è anche  finalizzata alla diffusione dell’informazione dei gravi problemi  ambientali generati dall’eccessivo uso di plastiche non conformi e dal loro basso tasso di riciclo con conseguente dispersione nell’ambiente.
Le sanzioni previste per tutte le violazioni in materia vanno da un minimo di 2.500 ad un massimo di 25000 euro.

Redazione

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