Mondragone. Questione occupazione spiaggia, la posizione dell’AMBC
“Abbiamo letto con interesse quanto dichiarato dalla lista civica ‘Scelta per Mondragone’, presentatasi nelle scorse elezioni amministrative a sostegno di Giovanni Schiappa, a proposito degli operatori balneari che <sarebbero tartassati. In ordine all’utilizzo del ‘Bene Comune Spiaggia’, che per troppi anni è stato sfruttato da pochi a danno di tutti e in assenza di regole e piani, ritorneremo in altra circostanza. Per il momento ci preme sottolineare che le critiche riguardanti la tassa sui rifiuti e i canoni concessori per l’intero anno avanzate da ‘Scelta per Mondragone’ non sono corrette. L’AMBC su ambedue le questioni è già intervenuta e, quindi, siamo ben felici che l’Amministrazione Pacifico dopo i nostri ripetuti richiami si sia mossa ed abbia agito -finalmente- secondo legge”. Così, in una nota, l’AMBC – Associazione Mondragone Bene Comune.
“Rispetto alla prima critica, ovvero ‘bollette dei rifiuti aumentate a dismisura perché parametrate alla superficie demaniale oggetto di concessione, anziché all’ombra realizzata appunto dagli ombrelloni installati sulla porzione di spiaggia loro concessa, men che meno calcolate rispetto alle strutture ivi insistenti’, occorre ribadire che la superficie della spiaggia dello stabilimento balneare non gode di riduzione della Tarsu poiché non è considerata una pertinenza. Lo ha confermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27006. Il contenzioso era sorto su uno stabilimento balneare di Diamante in Calabria per il quale il gestore aveva contestato un avviso di accertamento. La contestazione riguardava l’estensione automatica della tariffa prevista per le aree coperte dello stabilimento anche all’arenile. Una contestazione respinta dai giudici di legittimità che hanno ricordato la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 147/E del 15 settembre 1998. La risoluzione ha, infatti, stabilito che <su tutte le superfici dello stabilimento balneare, compreso l’arenile e’ applicabile una sola tariffa in quanto il servizio viene reso dallo stabilimento nella sua interezza>. Quanto alla seconda critica, relativa alla scelta ‘di richiedere gli arretrati su base annuale dei canoni concessori agli stabilimenti, ovvero anche per quei periodi in cui non ne avrebbero avuto titolo alcuno perché, nella maggior parte dei casi, avevano una durata stagionale o comunque soltanto relativa ad una parte dell’anno, come del resto formalmente concesso loro – all’epoca – dagli uffici comunali’, abbiamo già chiarito da tempo che ‘Il titolare di una concessione stagionale su area demaniale che non comunichi di voler proseguire durante l’anno l’utilizzo dell’area e delle strutture esistenti e non sostenga il relativo onere di integrazione del canone commette il reato previsto dall’articolo 1161 del Codice della navigazione per l’occupazione abusiva. La Corte di cassazione con la sentenza n. 31290/2019 ha confermato la condanna del ricorrente che aveva mantenuto oltre il periodo autorizzato una struttura in travi di ferro e due ampi capannoni in violazione della concessione demaniale stagionale di cui era titolare. Due le condotte sanzionate: l’arbitraria occupazione e la realizzazione di innovazioni non autorizzate”.