Comunicazioni, il telegramma postale ha anche valore legale

Il telegramma è un strumento di comunicazione rapido e ancora molto usato, soprattutto quando si ha l’urgenza di far recapitare un messaggio. Se per lutti, lieti eventi o congratulazioni, non ci sono particolari problematiche da affrontare, diverso è il caso in cui si utilizza il telegramma per inviare comunicazioni importanti, come un licenziamento o un avviso di disdetta di un contratto. Nel caso di invio di comunicazioni ufficiali, ci si pone sempre la domanda se questo tipo di documento può avere valenza anche legale.

Valore giuridico del telegramma

L’interrogativo trova risposta in alcune sentenze della Corte di Cassazione, che hanno visto riconosciuto il valore legale del telegramma.

La ricevuta che viene fornita all’atto della trasmissione è, a tutti gli effetti, un documento che attesta l’avvenuta spedizione. Non è più necessario che il destinatario contesti l’avvenuta ricezione, poiché nella ricevuta di accettazione sono contenuti data e orario. Tale documento rappresenta, secondo la Cassazione, prova di «arrivo al destinatario e di conoscenza dell’atto».

Questo comporta che il telegramma possa essere usato in tutti quei casi in cui ci sia la necessità di comunicare con urgenza un sollecito, una disdetta o un licenziamento, e non si voglia essere contestati.

Il telegramma online ha la stessa valenza?

L’altro interrogativo su cui è bene spendere due parole è sulla valenza giuridica del telegramma online. Oggi, grazie a portali come Ufficio Postale, che consentono di inviare una raccomandata o un telegramma senza uscire di casa, sempre più utenti tendono a preferire il telegramma delle poste in modalità online. Se per il telegramma tradizionale è necessario andare fisicamente allo sportello, per quello online è sufficiente avere a disposizione un computer o uno smartphone. Inoltre, grazie alla possibilità di selezionare l’opzione di ottenere una ricevuta, anche il telegramma online acquista valore legale.

Per la Corte di Cassazione, la ricevuta di «un telegramma, così come una lettera raccomandata, anche in mancanza di avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta».

Va da sé che, in caso di controversia, la mancata ricezione da parte del destinatario debba essere sempre provata. Sulla ricevuta del telegramma inviato on line sono riportati il numero identificativo del telegramma spedito dal mittente, la data di consegna, i dati relativi al ricevente oppure la conferma che l’invio è stato inserito nella cassetta postale del destinatario, per assenza di quest’ultimo.

Redazione

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