Aversa. Carnevale, stop a bombolette e uova
“Ho firmato un’ordinanza per far sì che il giorno di Carnevale sia solo di gioia e festa. Gli atti di vandalismo da anni sono ormai in calo ma ho voluto comunque prendere questo provvedimento”. Lo dichiara il sindaco di Aversa, Alfonso Golia.
Prot. n. 803-PM del 21/2/2020
Il Sindaco
Considerato che l’imminenza del periodo del Carnevale ripropone, come per gli anni scorsi, problematiche derivanti dai comportamenti di taluni sconsiderati, sovente minori, i quali, muniti di uova, bombolette spray, bombolette di schiuma da barba ed altri simili contenitori, lanciano sostanze imbrattanti contro persone o veicoli in transito sulla pubblica via, ovvero le spargono sulla sede stradale ed immobili;
Considerato che tali comportamenti, oltre ad arrecare disturbo ai cittadini e pregiudizio per la quiete pubblica e fatta salva la possibilità che possano essere in essi configurati estremi di reato, determinano sovente l’insorgere di concrete situazioni di pericolo per la incolumità delle persone e la sicurezza della circolazione stradale;
Considerato che l’art. 15, comma 1 lett. f del D.Lgs 30.4.92 n. 285 fa divieto di “gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze”, con la conseguente applicazione, al contravventore, della relativa sanzione amministrativa stabilita dal comma 3 dell’articolo citato;
Ritenuto necessario ed opportuno procedere, per la parte di competenza del Comune, alla adozione di provvedimenti urgenti che valgano, nella attuale situazione, a prevenire l’insorgenza di pericoli per l’incolumità dei cittadini.
Visti:
· l’art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
· il D.Lgs 30.4.92 n. 285;
· lo Statuto dell’Ente.
ORDINA
1) a far data del presente provvedimento e sino al 26 febbraio 2020, è fatto divieto a chiunque di gettare in luogo pubblico, ovvero lanciare contro passanti o veicoli in transito sulla pubblica via, sostanze imbrattanti o che possano recare danno alle persone come uova, schiuma da bomboletta da barba o da bombolette spray ed altri corpi contundenti.
2) nel periodo di cui al punto 1) è fatto divieto a chiunque di detenere in luogo pubblico le sostanze e i materiali di cui al citato punto senza giustificato motivo e al preordinato fine di utilizzarli per recare molestia.
AVVERTE
che per la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è prevista, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 18.8.200 n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, fatta salva l’applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi o penali concorrenti, eventualmente accertati.
DEMANDA
al Corpo di Polizia Municipale ed agli Agenti tutti della Forza Pubblica la vigilanza per il rispetto della presente Ordinanza.
DICHIARA
stante l’urgenza, l’immediata esecutività della presente ordinanza, contro la quale chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione, presso il Tribunale Amministrativo Regionale in applicazione della legge 6/12/1971 n. 1034.
Copia della presente dovrà essere trasmessa agli organi preposti alla tutela della circolazione stradale nonché alle forze di polizia e alla cittadinanza.
Ai sensi dell’art. 3 ultimo comma della Legge 241/1990 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso nelle forme di seguito indicate:
· entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
· entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
Il Sindaco
Dott. Alfonso Golia