Chiusure anticipate supermercati, Prefetto striglia i sindaci casertani

Il prefetto di Caserta Raffaele Ruberto ha richiamato nuovamente i sindaci nel rispettare le direttive impartite dai decreti del premier Giuseppe Conte e del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante l’emergenza da coronavirus.

Sua Ecc. il Prefetto ha scritto ai sindaci sulla scelta di emanare ordinanze comunali sulle limitazioni di orari e chiusure delle attività che vendono beni necessità.

Ecco il testo:

Come è noto, con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.76 del 22 marzo, la cui effettività è stata assicurata dalle nuove misure interinali recate dall’ordinanza del Ministro della Salute dello stesso 22 marzo, è stato rimodulato il quadro delle indicazioni applicative finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica.
In estrema sintesi, come anche indicato con circolare del 23 marzo scorso del Ministero dell’Interno – Gabinetto, viene previsto che gli spostamenti possono essere effettuati, fino al 3 aprile p.v., soltanto per i seguenti motivi:
-comprovate esigenze lavorative;
-esigenze di assoluta urgenza;
-motivi di salute.
L’art.1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 22 marzo 2020 abolisce la previsione, contenuta , nell’art.1, comma 1, lett.a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che assicurava il rientro tout court nel luogo di domicilio, abitazione o residenza.
Conseguentemente, nel sistema delineato dal D.P.C.M. 22 marzo 2020, tale rientro è consentito solo nel caso in cui lo spostamento all’esterno è connesso ai motivi legittimanti di cui si è detto sopra.
In via esemplificativa, rientra negli spostamenti per comprovate esigenze lavorative il tragitto (anche pendolare) effettuato dal lavoratore dal proprio luogo di residenza, dimora e abitazione al luogo di lavoro. Nei sensi sopra indicati è anche la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 marzo scorso.
Si soggiunge che le nuove misure introdotte dal ripetuto D.P.C.M. 22 marzo 2020 si applicano cumulativamente a quelle stabilite dal precedente D.P.C.M. 11 marzo 2020, che non sono state modificate dalla normativa sopravvenuta, nonché dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.
Tra le varie questioni, è emersa quella della circolazione delle persone sul territorio nazionale, più volte riproposta a causa di estemporanee iniziative assunte a livello locale, senza essere suffragate da elementi di carattere tecnico-scientifico.
É il caso di taluni provvedimenti adottati da alcuni Sindaci in forza dell’art. 50 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali.
In tale materia è prevista un’apposita disposizione la quale stabilisce – art 35 D.L. n. 9/2020 – che a seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, non possono essere adottate e sono inefficaci le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali.
Occorre, pertanto, ribadire la necessità di porre particolare attenzione ai citati provvedimenti nel caso in cui gli stessi, ancorché adottati ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L., sostanzialmente vadano oltre le esigenze strettamente di carattere sanitario e, di fatto, mirino a perseguire obiettivi più concretamente riconducibili alle finalità sottese allo strumento di cui all’art. 54 T.U.E.L., per il quale vige il potere di vigilanza prefettizio.
Pertanto, ai sensi dell’art. 35 del decreto legge 2 marzo 2020 n.9 sono da ritenersi inefficaci, sin d’ora, le ordinanze sindacali in contrasto con la normativa nazionale , vieppiù allorquando esse comportano anche indirettamente criticità per la gestione dell’ordine pubblico, come anche rimarcato dal Gabinetto del Ministro dell’Interno con circolare del 2 marzo scorso.
Si rappresenta, altresì, l’esigenza che le SS.LL. si attengano anche alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta regionale della Campania del 23 marzo scorso con cui si invitano i Comuni a non introdurre limitazioni degli orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di alimenti e di altri beni di prima necessità e, ove introdotti, a revocare vincoli o limiti orari, al fine di garantire ai cittadini di accedere con continuità ai detti servizi essenziali e di evitare assembramenti e file nei pressi e all’interno degli esercizi commerciali. In primo luogo, infatti, si deve far presente che la disposizione regionale sopramenzionata è denominata “indirizzo ai comuni del territorio” e, pertanto, ha valore di direttiva impartita da Ente dotato di competenza e di potestà legislativa in materia sanitaria. Inoltre, la riduzione degli orari e dei giorni di apertura degli esercizi per la vendita di generi di prima necessità, non essendo generalizzata sull’intero territorio nazionale e regionale, indurrebbe i cittadini a recarsi nei comuni dove gli orari di apertura non sono stati ridotti. Tale circostanza potrebbe assumere rilievo per la gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre a comportare un anomalo sovraccarico dell’attività di vigilanza e controllo del territorio.
Da ultimo, si fa presente che, anche a seguito anche della disamina di talune ordinanze sindacali in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi in data 24 marzo u.s., è emerso che nessuna ordinanza può contemplare prescrizioni per gli operatori delle forze di polizia (il cui coordinamento è riservato al prefetto ed al questore), così come per gli operatori sanitari che ricevono disposizioni dai servizi di prevenzione dell’igiene pubblica, i quali decidono anche pe le ipotesi di isolamento/quarantena.
Si raccomanda, pertanto, alle SS.LL. il più scrupoloso rispetto della normativa nazionale e regionale vigente nell’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti, disponendo la revoca di quelle in contrasto.
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Redazione

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