Contributi ai canoni locazione studi legali, AIGA: “Bene bando Cassa Forense ma ci sono delle criticità”
Con riferimento al bando straordinario per l’assegnazione di contributi per canoni di locazione dello studio legale per conduttori persone fisiche n. I/2020 indetto da Cassa Forense in data 17.04.2020 ai sensi dell’art. 14 lett. a7 del Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza, e pubblicato in pari data, AIGA evidenzia le seguenti criticità.
Scopo del bando è quello di sostenere l’esercizio dell’attività forense dalle gravissime ripercussioni economiche causate dall’attuale situazione epidemiologica da Covid-19, prevedendo la corresponsione di un contributo pari al 50% della spesa complessiva documentata per i canoni di locazione versati relativi al periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2020, per un importo massimo di €.1.200,00- al netto dell’IVA.
Le lodevoli intenzioni che sono alla base del bando rischiano di essere parzialmente vanificate da una serie di possibili esclusioni che impedirebbero a tantissimi Colleghi di ricorrere a tale forma assistenziale.
In particolare:
Il problema dei titolari di un contratto di sub-locazione
Prima fra esse è quella contenuta nell’art. 3 del bando che prevede espressamente la non rimborsabilità dei canoni di sub-locazione: tutti coloro che esercitano l’attività professionale in uno studio o porzione di studio condotto in sub-locazione con contratto regolarmente registrato sono esclusi dal bando.
Nella migliore delle ipotesi tali Colleghi possono sperare che la domanda di partecipazione al bando venga presentata dal Collega titolare del contratto di locazione, confidando che costui possegga i requisiti di cui al successivo art. 4 , e cioè sia in regola con le comunicazioni reddituali da inviare alla Cassa (Mod. 5), non sia beneficiario di rimborso per le medesime causali da parte di altri Enti ed abbia cura di inviare la domanda corredata da tutta la documentazione indicata all’art. 5 del bando.
Ma poiché i contributi verranno erogati sino all’importo complessivo di €.3.600.000,00- e la graduatoria verrà stilata in base agli indici indicati nell’art. 6, tali Colleghi sub-conduttori
dovranno altresì sperare che il requisito reddituale, anagrafico e di anzianità contributiva del richiedente la domanda siano tali da consentire al predetto una posizione in graduatoria idonea ad ottenere l’erogazione del beneficio.
E anche laddove il richiedente dovesse vedere la sua domanda accolta, il sub-conduttore nulla potrà pretendere in termini di diritto dal Collega titolare del contratto di locazione, se non confidare nella sua benevolenza.
Di fatto, la possibilità che il sub-conduttore ottenga un qualche sostegno economico dipenderà dalla bontà d’animo del Collega richiedente il beneficio e dalle sorti della sua domanda.
Nella peggiore delle ipotesi tanti Colleghi neppure potranno sperare in tale labile possibilità: vuoi perché il titolare del contratto di locazione dello studio professionale non è un Avvocato (tanti sono, invero, i Colleghi che hanno un contratto di sub-locazione all’interno di studi di Commercialisti o Consulenti del lavoro); vuoi perché il conduttore, pur essendo un Avvocato, è titolare di una pensione di vecchiaia e anzianità (come tale escluso ai sensi dell’art. 2 del bando); vuoi ancora perché non possiede i requisiti indicati all’art. 4; vuoi, infine, perché il Collega titolare del contratto non è intenzionato a partecipare al bando per le più disparate e proprie insindacabili ragioni.
Il quadro dianzi descritto, volutamente sarcastico nella sua drammaticità, rende evidente come tale previsione di esclusione nuoccia a tutta l’Avvocatura, ed in particolare ai giovani Avvocati che soprattutto all’inizio della professione ricorrono a tale formula contrattuale, creando delle evidenti ed ingiustificate diseguaglianze, prive di alcuna razionalità.
Per ovviare all’iniquità derivante da tale previsione, si chiede che Cassa intervenga immediatamente consentendo di includere tra i beneficiari anche coloro che sono titolari di un contratto di sub-locazione con obbligo di registrazione dell’intero studio o di una porzione di esso.
Onde facilitare l’esame delle domande ed evitare ipotetiche duplicazioni di rimborsi (l’uno con riferimento al contratto di locazione, e l’altro relativo contratto di sublocazione), la Cassa potrebbe modificare il modulo di presentazione della domanda prevedendo che il richiedente titolare del contratto di locazione debba autocertificare la sussistenza o meno, con riferimento al predetto contratto, di un contratto di sub-locazione ad esso collegato intestato ad un Collega iscritto alla Cassa, allegandolo.
Va da sé che il rimborso dovrà essere richiesto con riferimento alla somma risultante dopo aver detratto dall’importo corrisposto a titolo di canoni locativi quello ricevuto a titolo di sublocazione, la cui richiesta di rimborso potrà invece essere presentata solo dal titolare del contratto di sub-locazione.
Il problema dei titolari di un contratto di concessione in uso
Medesimi profili di iniquità si ravvisano anche nell’avere escluso tra i possibili richiedenti, potenziali beneficiari, tutti quei Colleghi titolari di un contratto di concessione in uso dello studio o di parti di esso a titolo oneroso, anch’esso molto diffuso tra la giovane Avvocatura, e non solo.
Se la ratio del bando è quella di sostenere l’attività forense, anche tale platea di iscritti, come quella dei sub-conduttori, verrebbe radicalmente esclusa dalla possibilità di ricorrere al beneficio assistenzialistico.
Il problema dei contratto di locazione intestato a più colleghi
Un aspetto che merita dei chiarimenti è, invece, quello relativo all’ipotesi, anch’essa assai diffusa, in cui il contratto di locazione sia intestato a più Colleghi.
Dalla lettura dell’art. 3, laddove è previsto che “Per il medesimo contratto può essere richiesto il contributo da un solo conduttore”, parrebbe evincersi che in siffatte ipotesi la domanda dovrebbe essere presentata da uno solo dei conduttori per l’intero importo corrisposto a titolo di canoni locativi per i mesi da febbraio ad aprile 2020, e che non vi siano vincoli di scelta in riferimento a quale Collega debba inviare la domanda.
Una siffatta lettura desta, tuttavia, delle perplessità in quanto l’accoglimento della domanda dipenderebbe, non già dalla posizione reddituale e contribuiva (in riferimento all’anzianità di iscrizione ed alla regolarità dell’invio delle comunicazioni) di ogni singolo iscritto, ma da quella del Collega richiedente la domanda, con una evidente falsificazione dei criteri di graduatoria.
Considerate le perplessità e i dubbi sollevatati da diversi Colleghi, e che la domanda richiede il rilascio di autocertificazioni, si chiede a Cassa Forense se questa sia la lettura corretta, ovvero se non sia più opportuno ed aderente alla realtà consentire che, in caso di contratti di locazione intestati a più Colleghi, la domanda possa essere presentata da tutti i contitolari, ciascuno per la propria quota di competenza, in base agli esborsi sostenuti da documentarsi.