Teverola. Al via censimento obbligatorio amianto

Il Comune di Teverola, tramite l’assessorato alle politiche ambientali guidato da Alfonso Fattore, ha avviato il censimento obbligatorio della presenza di amianto sul territorio cittadino.

L’ordinanza, a firma del sindaco Barbato, ordina a tutti i proprietari e/o amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive, di provvedere, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza:

  • ad effettuare il censimento degli stessi mediante l’utilizzo dell’apposito modello fornito dal Comune (allegato in calce all’ordinanza – consulta qui) e scaricabile dal sito internet del Comune (consulta qui); la scheda, debitamente compilata dal proprietario, dall’amministratore o dal legale rappresentante/dirigente dell’immobile e dei locali e la valutazione del rischio, corredata di certificato di analisi e monitoraggio ambientale, va trasmessa, in originale o copia conforme, al Comune entro il termine anzidetto; successivamente il Comune provvederà a trasmettere all’A.S.L. competente tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell’iter di competenza;
  • a provvedere, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all’attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dai D.M. 06/06/1994, e precisamente:
    • a redigere una dettagliata valutazione del rischio e dello stato di conservazione delle parti in amianto, corredata da certificato di analisi e monitoraggio ambientale, da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo di competenza;
    • a fornire le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi, compreso il nome della figura designata con compiti di controllo dei materiali contenenti amianto di cui al paragrafo 4 del D.M. 06/09/1994.

In particolare, la valutazione del rischio di cui sopra dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

  • integro non suscettibile di danneggiamento;

  • integro suscettibile di danneggiamento (dovrà essere attuato un intervento di bonifica entro il termine perentorio di anni due dalla data di esecuzione della valutazione del rischio amianto);

  • danneggiato: in tale caso la procedura di bonifica, mediante rimozione, incapsulamento o confinamento, andrà attuata immediatamente, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del Piano di Lavoro da parte dell’A.S.L.

Hanno l’obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche:

  • coloro già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto, mediante ordinanze o diffide o segnalazioni;
  • coloro che, a seguito di precedente provvedimento, avessero effettuato la valutazione del rischio amianto in data non antecedente all’01/01/2012, potranno trasmettere la scheda di censimento, debitamente compilata, cui allegare copia della documentazione già prodotta (o, in alternativa, indicazione di data e protocollo di acquisizione all’Ente);
  • chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto nel territorio del Comune, può presentare segnalazione scritta all’Ufficio Tecnico Comunale – servizio ambiente.

L’inosservanza all’obbligo di informazione previsto dalla presente Ordinanza Sindacale è prevista la sanzione amministrativa da € 2.582,20 ad € 5.164,57, ai sensi della Legge n. 257/1992, art. 15, comma 4; che l’inosservanza alle disposizioni contenute nella presente, inoltre, sarà perseguita come per legge, ai sensi dell’art. 347 e 650 del c.p.p.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

  • entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. Campania di Napoli, ai sensi dell’art. 21 della Legge 06/12/1971, n. 1034;

o, in alternativa

  • entro 120 giorni dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 24/12/1971, n. 1199.

A norma dell’articolo 8 della Legge 07/08/1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è l’Arch. Raffaele De Rosa, responsabile dell’AREA TECNICA, tel081 8911931/32/33, mail [email protected], pec [email protected], al quale è possibile rivolgersi per ogni chiarimento.

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Redazione

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