Multe Covid: dubbi e perplessità

Sono tante le multe covid che sono state comminate dalle varie forze dell’ordine nell’anno 2021 a seguito del nuovo dpcm del 14 gennaio c.a.; altrettanti sono i ricorsi delle persone che si sentono ingiustamente multate.

Infatti dalla lettura di tale DPCM, in particolare dall’articolo 1 che viene contestato alle persone, è facile comprendere che non c’è molta linearità. Tale articolo 1 risulta già di difficile comprensione a chi mastica un poco di diritto, figurarsi a chi di diritto non ne mastica affatto. In realtà, nelle contorsioni grammaticali del provvedimento normativo, si capisce che l’utilizzo della mascherina non è sempre obbligatorio all’aperto ma è obbligatorio esclusivamente quando si è in presenza ravvicinata con persone non conviventi e di assembramenti. Qui nasce la discrezionalità chi deve emettere la multa.

La discrezionalità, si sa, è diversa in ognuno di noi e pertanto le multe sono tante: in molti stanno proponendo degli scritti difensivi ai Prefetti ritenendo di essere in condizioni di non ricevere la multa. E’ bene specificare, a chi ci sta leggendo, che se si tratta di una multa DPCM, il ricorso va inoltrato al Prefetto; se è una ordinanza del Presidente della Regione il ricorso va fatto al Governatore della Regione; se si tratta di un ordinanza sindacale, la contestazione va indirizzata al sindaco.

In tanti confondono questo tipo di ricorsi con quelli del Codice della Strada: assolutamente nulla di più sbagliato. Si tratta di ricorsi nel puro stile della legge 689 del 1981 che prevedono scritti difensivi entro 30 giorni dalla contestazione che nella quasi totalità dei casi è contestata immediatamente. Dopodiché il Prefetto o l’organo che riceve il ricorso avrà 5 anni di tempo per emettere l’ordinanza di ingiunzione. Si badi bene che non sono gli stessi termini del Codice della Strada.

Nello stesso ricorso possono essere prodotti documenti giustificativi o chiedere di essere uditi dall’Autorità che dovrà procedere alla decisione.

Quand’anche il prefetto o gli altri organi decidessero di rigettare il ricorso, c’è sempre la via della Giustizia Ordinaria. Trattandosi di una materia nuova, il dubbio è se l’eventuale opposizione deve essere conosciuta dal Giudice di Pace come noi crediamo, oppure dal tribunale.

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Redazione

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