Avvocati, ecco il dl con le misure per l’esame di stato
Due prove orali. Candidato nella sede d’esame. Commissione da remoto e una sola materia, scelta dal candidato, per la prima prova. Molte più sottocommissioni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge che stabilisce le modalità di svolgimento della prossima sessione dell’esame di Stato, per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, durante l’emergenza sanitaria da covid-19. Il provvedimento è ora sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica. La data di inizio delle prove sarà indicata in un successivo decreto del Ministero della Giustizia, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di questo dl.
Le nuove modalità d’esame – valide esclusivamente per l’anno in corso – sono frutto di una interlocuzione costante tra Ministero della Giustizia e Consiglio nazionale forense, per elaborare una soluzione in grado di assicurare ai praticanti avvocati lo svolgimento dell’esame senza ulteriori rinvii, ma garantendo comunque una selezione e un’effettiva verifica delle competenze maturate durante il tirocinio.
Ecco le principali novità per il prossimo esame di abilitazione professionale, per aspiranti avvocati, a fronte delle prescrizioni per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Il decreto, sottoposto al Consiglio dei Ministri venerdì 12 marzo 2021, attende la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Quando
Le date delle prove saranno comunicate con un nuovo decreto del ministero della Giustizia, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto
Dove
Il candidato è presente nella sede d’esame: o gli uffici giudiziari della Corte d’Appello o i locali dei Consigli dell’ordine degli avvocati. Insieme a lui, il segretario, mentre la commissione è collegata da remoto. Almeno 20 giorni prima, ad ogni candidato viene inviata comunicazione dell’ora e del luogo dove deve presentarsi.
PRIMO ORALE
Il candidato può scegliere una materia, tra le tre che dovevano essere verificate con gli scritti: diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo. Per ogni quesito, vengono preparate tre buste numerate e sigillate e, il candidato sceglie la busta.
Quesito
Al candidato viene posta una questione di carattere pratico-applicativo, nella forma della soluzione di un caso, in modo che possa essere valutata la capacità di inquadrare problemi giuridici e di argomentarne la soluzione. Analogamente a quanto avviene nelle tradizionali prove scritte, nella prima prova orale dell’esame 2020 il candidato, dopo aver letto il quesito, deve individuare i nodi problematici, le disposizioni applicabili, sostanziali e processuali, i principi rilevanti e gli eventuali orientamenti giurisprudenziali pertinenti. I quesiti sono predisposti dalla commissione esaminatrice sulla base di linee-guida predisposte a livello centrale per assicurarne l’uniformità.
Durata
In totale, il primo orale dura un’ora dalla dettatura del quesito. Il candidato ha mezz’ora per l’esame preliminare, mezz’ora poi per la discussione.
Codici
Nella fase di studio del quesito, il candidato può consultare codici, anche annotati con la giurisprudenza e prendere appunti. Dopo i primi 30 minuti, i codici vengono ritirati dal segretario. Trenta minuti sono dedicati alla discussione.
Esito
Dopo ogni discussione, la sottocommissione si ritira in camera di consiglio e comunica l’esito della prova al candidato.
Punteggio
E’ ammesso alla seconda prova orale solo chi ottiene un punteggio di almeno 18 punti. Ogni membro della sottocommissione d’esame ha a disposizione dieci punti di merito.
SECONDO ORALE
Quando
La seconda prova orale si tiene a non meno di 30 giorni di distanza dalla prima. Dura tra 45 e 60 minuti, per ogni candidato.
Dove
La seconda prova orale si sostiene davanti alla sottocommissione del distretto della propria Corte d’Appello.
Materie
Cinque materie (una tra diritto civile e diritto penale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre, tra diritto costituzionale, amministrativo, tributario, commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico), oltre a ordinamento forense e diritti e doveri degli avvocati. Tra le materie scelte dal candidato, devono essere compresi il diritto civile e il diritto penale – materie già obbligatorie nelle prove scritte –, se non già scelti per la prima prova orale.
Esito
Viene giudicato idoneo il candidato che nella seconda prova orale ottiene un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.
IN CASO DI COVID-19
In caso di positività al Covid-19 o di sintomi compatibili, o in caso di quarantena o isolamento fiduciario, il candidato può chiedere una nuova data per lo svolgimento della prova, inviando un’istanza al presidente della sottocommissione, con tutta la documentazione. La prova si deve svolgere entro dieci giorni dalla fine dell’impedimento.
COMMISSIONI
Per consentire di svolgere le due prove orali nel più breve tempo possibile viene incrementato il numero delle sottocommissioni d’esame, ridotte numericamente da 5 a 3 componenti. Possono far parte delle commissioni d’esame, per la prima volta, i ricercatori universitari a tempo determinato (RTD-B) e i magistrati militari.