Situazione anomala delle ludoteche campane: interviene l’ANLPGI

I proprietari delle ludoteche sul piede di guerra dopo l’ordinanza di De Luca: “Indicazioni confusionarie, ora vogliamo un chiarimento”.

Ecco il comunicato di Alessandro Reggia (segretario generale associazione Nazionale Ludoteche e Parchi Giochi Italia)

In occasione della pubblicazione dell’ultimo DPCM emanato dal Consiglio dei Ministri il 2 Marzo 2021, si è creata moltissima confusione nella regolamentazione delle aperture delle Ludoteche in zona rossa, con questo comunicato l’associazione Nazionale Ludoteche e Parchi Giochi Italia, vuole specificare quanto accaduto e soprattutto evidenziare lo sconforto dei gestori delle suddette attività che dopo tanti sforzi si ritrovano a dover sopportare tali confusioni normative:

il DPCM di cui sopra recita:
Art. 20. Attività di sale giochi e dei parchi tematici e di divertimento: 2. Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. E’ consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8.

Successivamente determina che nelle zone rosse:
art. 43 Istituzioni scolastiche
Sono sospese le attivita’ dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attivita’ scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalita’ a distanza. Resta salva la possibilita’ di svolgere attivita’ in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita’ e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line
con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Art 45 Attivita’ commerciali
Sono sospese le attivita’ commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessita’ individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purche’ sia consentito l’accesso alle sole predette attivita’ e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’art. 26, comma 2. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita’ svolta, i mercati, salvo le attivita’ dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Tali indicazioni farebbero pensare al fatto che le attività delle Ludoteche possano rimanere attive nelle zone rosse, in quanto non espressamente richiamate nella specifica del decreto, infatti dopo diversi dibattiti e richieste di chiarimenti nell’ambito regionale e comunale, arriva la conferma dell’APERTURA DELLE LUDOTECHE ANCHE IN ZONA ROSSA tramite note regionali e comunali tenendo conto che SONO ESCLUSE dall’art. 2 D.lgs 65/2017, pertanto resta applicabile l’art. 20 del dpcm del 2 marzo e non è applicabile art. 43 relativo ai servizi d’infanzia. Tutto ciò purtroppo è stato poi completamente ribaltato dall’ordinanza n. 7 emessa il 10 Marzo 2021 dalla Regione Campania a firma del presidente De Luca, che richiama nell’art. 1.5: “si rammenta che sono sospese le attività delle ludoteche”

Poi successivamente ripresa dall’ordinanza 8 del 11 marzo 2021, che recita:

– che le attività in presenza delle ludoteche sono sospese, sull’intero territorio delle disposizioni di cui all’art.43 del DPCM 2 marzo 2021 Tali indicazioni, sembrano essere sempre molto confusionarie e soprattutto non precise, in quanto dapprima, si usa il termine “rammenta” e non ordina o sospende e dopo si richiama l’art. 43 del DPCM, che equipara le ludoteche al servizio scolastico, smentito successivamente dalla nota emessa il 11 marzo dall’Anci, in persona del suo presidente e del segretario Generale, che dichiara: “… in riferimento alla vostra richiesta di chiarimento, si conferma che le ludoteche ed i baby parking, non rientrano nei servizi educativi per l’infanzia, previste dall’articolo 2 del dgls 65/17. Ad ogni modo, anche a seguito di verifica con il dipartimento della famiglia, si ritiene che nelle zone rosse queste attività debbano restare chiuse al pari dei servizi educativi e dell’infanzia…”

Quindi in conclusione, per alcuni enti istituzionali, tale categoria deve restare chiusa, senza però spiegare poi un motivo valido che giustifichi la differenza con il DPCM. Tutto ciò, oltre a creare confusione tra i gestori, genera anche un disservizio alle famiglie, che in questo periodo così difficile, chiedono un supporto alla nostra categoria per la gestione dei loro bambini.

Chiudiamo rimanendo in attesa di un chiarimento della nostra posizione in tal senso da parte degli enti di riferimento.

Alessandro Reggia
segretario generale associazione Nazionale Ludoteche e Parchi Giochi Italia

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