La cartomanzia ha un codice Ateco ed è legale ma rimane importante distinguere caso per caso

Mediante una sentenza del Consiglio di Stato è stata fatta chiarezza sull’attività dei cartomanti che forniscono speranze e rassicurazioni al telefono, oppure online. Il CdS chiarisce che, nel caso in cui non vi sia alcuno sfruttamento dell’altrui credulità, si tratta di un servizio lecito e pertanto non vietato.

L’attività di cartomanzia è contrassegnata infatti da un codice Ateco (960909) ed è da considerarsi legale e “non vietata in se e per sé ma solo laddove venga svolta con modalità idonee ad abusare dell’altrui ignoranza e superstizione”. In questo caso, a detta dei giudici, sarebbe necessario differenziare caso per caso, poiché l’attività dei cartomanti è volta a soddisfare un’esigenza, che, per quanto illusoria e contestabile, merita di essere appagata.

Quando un cartomante diventa un ciarlatano? L’attività di cartomanzia può essere ritenuta illecita quando sfrutta l’ingenuità altrui mediante l’erogazione di un servizio sovradimensionato nel prezzo,  chiedendo molto di più del reale valore della prestazione.

Il cartomante onesto chiede un corrispettivo adeguato alla prestazione fornita, con cifre ragionevoli e senza lo sfruttamento dell’altrui credulità. Quando viene erogata in queste modalità, la cartomanzia è da considerarsi come un bene commerciabile a tutti gli effetti, adeguato a rispondere a una domanda. Per quanto riguarda quest’ultima, va detto che le richieste di supporto sono aumentate durante la pandemia, complice il perpetuo stato di angoscia generato dalle continue incertezze. Questa è l’attività dei cartomanti onesti, riconoscibili anche da ciò che pubblicamente dichiarano in rete. Ne è un esempio chi, sul proprio sito web di servizi di cartomanzia, afferma di non effettuare consulti che concernono la salute, in conformità con la legge e come fanno i centri professionali di cartomanzia.

Cartomanti salvi se vendono generiche speranze

Non è giusto quindi considerare i cartomanti dei ciarlatani (articolo 121 Testo unico pubblica sicurezza 1931), ma bisogna differenziare caso per caso. Il cartomante diviene un ciarlatano solamente quando sfrutta la credulità altrui per esercitare l’attività di cartomanzia. Il CdS ha precisato che, oggi, le persone che si rivolgono ai cartomanti non sono per forza ingenue o credulone, anzi, spesso si tratta di individui che necessitano semplicemente di qualcuno con cui parlare, o di qualcuno che possa aiutarli a ritrovare fiducia in sé, speranza, fede, ecc. In questo senso, l’attività divinatoria del cartomante – che è altresì riconducibile alle cd. scienze occulte o esoteriche – e quindi non verificabile, risponde a un’esigenza ben precisa che merita di essere soddisfatta, alla stregua di qualsiasi altro servizio in grado di generare una domanda nel mercato.

In presenza di chi, al contrario, afferma di possedere capacità taumaturgiche o prodigiose, e le mette a disposizione del richiedente dietro un compenso esagerato, ci si potrebbe trovare nell’ambito, illecito, della ciarlataneria. In sostanza, il cartomante non può ricavare dalla sua attività un utile sovradimensionato rispetto al valore effettivo del bene/servizio erogato e delle risorse utilizzate.

I giudici concludono affermando che la cartomanzia è da considerarsi alla stregua dei concorsi pronostici, che sono legali in quanto la posta in palio è adeguata alle chance di vincita.

Infine, va detto che l’attività illecita di speculazione dell’altrui credulità è messa in crisi dalla presenza di severe norme – articolo 28 Dlgs 206/2005 – come quelle che tutelano i consumatori dalle attività di televendita.

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Redazione

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