Movida selvaggia ad Aversa, Golia firma ordinanza

“Come annunciato nei giorni scorsi, a seguito di un incontro con le associazioni di categoria, abbiamo concordato e quindi predisposto una ordinanza per arginare la cattiva movida. Ho firmato un’ordinanza che prevede la chiusura delle attività alle 2:00 nel periodo 26 Giugno 20 Settembre e all’1:00 nel periodo 21 settembre 20 aprile 2022”. Lo annuncia il sindaco Golia.

“Avevo anche predisposto una serie di limitazioni per la vendita da asporto e il consumo di alcolici in strada ma queste previsioni restano congelate perché è arrivata una nuova ordinanza del governatore De Luca che prevede fino al 31 luglio: 1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00: a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici; b) è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali; c) ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli; d) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 2. È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della “movida”. 3. In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti. L’ utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento- nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi”.

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Redazione

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