Aversa. Delibera assise su rendiconto e bilancio di previsione: Golia e Oliva ricorrono al TAR

I consiglieri comunali di minoranza Gianluca Golia ed Alfonso Oliva, tramite l’avv. Costanzo, hanno presentato un ricorso al TAR Campania  per l’annullamento, previa sospensione della “Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Aversa n. 38 del 15/09/2021 con la quale è stato approvato: “il rendiconto dell’esercizio 2020, il ripiano di disavanzo di amministrazione anno 2020 con applicazione del disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2020 al bilancio di previsione 2021- 2023 ai sensi dell’art. 188 del D.Lgs. 267/2000;…. lo schema Bilancio di previsione 2021/2023 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio ex. art. 193 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i”.; b) di ogni altro atto preordinato connesso e consequenziale e quindi, anche, c) del verbale dell’adunanza consiliare del 14.9.2021 e 15.9.2021”.

Alla base della richiesta di annullamento/sospensione – secondo i consiglieri – vi è stata una palese violazione del regolamento da parte del Presidente del Consiglio Comunale reo di aver modificato il minutaggio dello speech senza sottoporlo al voto dell’aula; di aver impedito di esercitare al consigliere comunale di minoranza Giuseppe Stabile il diritto di replica; ometteva di riconvocare in aula il consigliere Oliva, pur avendo quest’ultimo diritto a partecipare alla votazione nonostante fosse stato allontanato in precedenza. Ebbene, tale provvedimento è stato assunto in palese spregio delle regole e dei principi volti a tutelare e garantire la piena partecipazione dei consiglieri alle sedute dell’organo assembleare nonché ad esprimere in maniera congrua e bilanciata le proprie opinioni, sicché va annullato per i seguenti motivi:

  1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART 43 DEL D.LGS N. 267 DEL 2000. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 26, 33, 34 E 35 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAPPRESENTATIVITA’ E DEMOCRATICITA’ VIGENTI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI E COLLEGIALI. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241 DEL 1990 PER ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CARENZA DEI PRESUPPOSTI ESSENZIALI. INGIUSTIZIA MANIFESTA.
  2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241 DEL 1990 PER ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CARENZA DEI PRESUPPOSTI ESSENZIALI. INGIUSTIZIA MANIFESTA.
  3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241 DEL 1990 PER ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CARENZA DEI PRESUPPOSTI ESSENZIALI. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

“Quanto al danno grave ed irreparabile, è di tutta evidenza il grave pregiudizio subito dai ricorrenti – scrivono ancora i due consiglieri comunali -. Si consideri che con la delibera impugnata è stato approvato uno degli atti fondamentali per la vita ed il funzionamento dell’Ente, ovvero il bilancio di previsione ed il disavanzo relativo all’anno 2020, senza garantire la piena partecipazione dei ricorrenti alla seduta dell’organo assembleare ed addirittura impedendo di esprimere il diritto di voto ad uno di essi. Appare, quindi, di tutta evidenza come l’attesa della decisione di merito finirebbe per svilire completamente il significato della presente iniziativa. Per questo chiediamo al Collegio di voler adottare ogni misura, anche tramite la celere fissazione dell’udienza pubblica, volta a tutelare nel modo più efficace le prerogative ed diritti dei ricorrenti illegittimamente violati”.

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Redazione

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