Tar Campania accoglie il ricorso, sospesa ordinanza di De Luca sulla scuola
Il Tar della Campania ha accolto i ricorsi presentati contro l’ordinanza del presidente della Regione Vincenzo De Luca che ha portato allo stop delle lezioni in presenza nelle scuole fino alle superiori di primo grado. È quindi sospesa l’esecutività dell’ordinanza impugnata, la numero 1 del 2022, nella parte in cui si dispone lo stop alle lezioni in presenza.
Due le pronunce in tal senso del Tar della Campania. Con un primo decreto è stato accolto il ricorso presentato da genitori del territorio regionale, rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo Profeta e Luca Rubinacci. Con un secondo decreto è stato accolto il ricorso presentato dall’avvocatura dello Stato, proposto da presidenza del Consiglio dei ministri, ministero dell’Istruzione e ministero della Salute.
Sono, infatti, immediatamente “ripristinate – si legge nel dispositivo – le modalità di prestazione e di fruizione dei servizi educativi, scolastici e didattici” regolati dalla normativa nazionale. Fissata, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio in data 8 febbraio 2022. I giudici del Tar hanno ricordato che la normativa nazionale, di rango primario, disciplina già in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in tempo di pandemia, circostanza che esclude la possibilità di regolare la materia tramite ordinanze negli stessi settori già normati: “non residua spazio alcuno – si legge nel decreto del Tar – per disciplinare diversamente l’attività scolastica in stato di emergenza sanitaria, in quanto interamente e minutamente regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario”. Infatti, “la scelta del livello di tutela dell’interesse primario alla salute, individuale e collettiva, e il punto di equilibrio del bilanciamento tra diversi valori è già stata operata, appunto, a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale”.
Un diverso orientamento di altre autorità “che, del tutto legittimamente, manifestasse la non condivisibilità, politica e/o giuridica o finanche di complessiva ragionevolezza, dell’intervento legislativo operato” non potrebbe “giammai essere espresso e fatto valere con provvedimenti amministrativi evidentemente distonici rispetto a detta scelta del legislatore nazionale”. Quindi, per i giudici del Tar, non può “mantenersi l’efficacia di un provvedimento amministrativo palesemente contrastante rispetto alle scelte, politiche, operate a livello di legislazione primaria”.
Il Tar della Campania ravvisa, ancora, che “neppure risulta che la regione Campania sia classificata tra le zone rosse” e dunque nella fascia di maggior rischio pandemico”. Il solo dato dell’aumento dei contagi nel territorio regionale, neppure specificamente riferito alla popolazione scolastica, non può giustificare “per sé solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria, che, in astratto, potrebbe consentire la deroga alla regolamentazione generale”. Il Tar ricorda, ancora, che “non risulta peraltro alcun “focolaio” né alcun rischio specificamente riferito alla popolazione scolastica, generalmente intesa”. I giudici del Tar riconoscono come “dubbia – si legge nel decreto – anche l’idoneità della misura disposta, tenuto conto della prolungata chiusura connessa alle festività natalizie, che non ha, tuttavia, evitato l’aumento registrato dei contagi”.
(Nac/Dire)