Certificazione energetica, tutti i casi in cui va redatta obbligatoriamente

Nel mondo immobiliare si sente spesso e volentieri parlare di certificazione energetica. Di cosa si tratta, però, nella pratica? Stiamo facendo riferimento a un attestato che va a valutare le prestazioni energetiche di un immobile. Si tratta di un documento fondamentale nel caso in cui lo stesso immobile dovesse essere oggetto di una compravendita, ma non solo. Proviamo a capire, infatti, quando vige un vero e proprio obbligo di ottenere il certificato energetico.

Le situazioni in cui bisogna rispettare l’obbligo

Ci sono dei casi, previsti da parte del D.Lgs. 192/2005, in cui la redazione dell’attestato di prestazione energetica assume un carattere obbligatorio. Il primo caso è quello di trasferimento di un immobile a titolo oneroso, quindi in caso di rogito piuttosto che di permuta. Stesso discorso quando il trasferimento di un immobile si verifica a titolo completamente gratuito, come in caso di donazione. L’unica eccezione, in questo caso, è rappresentata dal fatto di ottenere in eredità un immobile in base a quanto previsto dagli atti di successione.

L’obbligatorietà dell’APE viene estesa a tante altre situazioni. Proviamo a vederne ancora un paio, sottolineando come l’elenco completo si trovi all’interno del Decreto Legislativo di cui sopra. Ebbene, l’APE deve essere ottenuto per forza anche in caso di affitto di edifici oppure di singole unità immobiliari. Il discorso è praticamente lo stesso anche in caso di lavori di ristrutturazione che riguardino almeno il 25% della superficie dell’involucro dell’abitazione, quindi in riferimento alle pareti e ai tetti.

Quando invece l’APE non è obbligatoria

Anche in questo caso, è necessario fare riferimento alla disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 192 del 2005. Ci sono determinate situazioni in cui non bisogna ottenere un certificato energetico in merito a un certo immobile.

La decadenza del carattere di obbligatorietà di questo documento è prevista, ad esempio, per tutti quei fabbricati isolati che hanno una superficie utile che non supera una soglia pari a 50 metri quadrati. Stesso discorso anche in caso di edifici agricoli e rurali non di carattere residenziali in cui non è presente alcun tipo di impianto di climatizzazione.

Da non dimenticare anche come la redazione dell’APE non sia affatto obbligatoria in caso di edifici che hanno carattere industriale oppure artigianale, al cui interno ci sono degli ambienti che vengono riscaldati in base a determinate necessità in relazione al processo di produzione. O, invece, quando vengono usati dei reflui energetici sempre legati al processo di produzione che, altrimenti, non si potrebbe usare per altri scopi.

Tra le altre specifiche casistiche che sono previste da legge, e in cui manca l’obbligatorietà dell’attestato di prestazione energetica troviamo i ruderi, a patto che tale stato venga certificato in maniera diretta all’interno dell’atto notarile. Si rimanda chiaramente al suddetto decreto legislativo per tutte le informazioni del caso e per l’elenco esaustivo dei casi in cui non serve redigere l’APE.

Cosa succede in caso di compravendita

Nel caso in cui ci dovesse essere l’esigenza di effettuare il trasferimento di proprietà di un certo immobile, ecco che l’APE va redatto assolutamente. In questi casi, infatti, il proprietario attuale dell’immobile deve ottenere l’APE e poi mostrarlo a chi ha intenzione di acquistare. Nel momento in cui si verifica l’effettivo passaggio di proprietà, il certificato energetico deve necessariamente essere trasmesso al nuovo proprietario.

All’interno dell’atto di vendita, inoltre, si è soliti prevedere una particolare clausola. Quest’ultima, in poche parole, certifica che il nuovo proprietario ha ottenuto tutte le informazioni del caso, e la correlata documentazione in merito alle prestazioni energetiche che caratterizzano un determinato immobile. Nel caso in cui tale allegazione non dovesse essere presente, ci sono sanzioni di carattere pecuniario anche piuttosto importanti, che sono comprese tra 3000 e 18000 euro. L’atto notarile, in caso di mancata allegazione dell’APE, rimane in ogni caso valido e non è nullo.

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Redazione

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