5G, Antitrust multa Iliad
Secondo l’Autorità l’operatore ha pubblicizzato alcune offerte di telefonia mobile omettendo o fornendo con poca chiarezza informazioni sulle condizioni indispensabili per usufruire della tecnologia 5G
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso un’istruttoria nei confronti di Iliad Italia S.r.l. irrogando alla società una sanzione di 1.200.000 euro per l’omissione e/o la formulazione ingannevole di informazioni essenziali sulle offerte di telefonia mobile – che includono servizi con tecnologia 5G – e per la formulazione ingannevole di un messaggio promozionale relativo ad una di queste offerte.
L’Autorità ha accertato che Iliad, violando gli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, ha pubblicizzato alcune offerte di telefonia mobile, enfatizzandone la compatibilità con la più recente tecnologia 5G (laddove inclusa) ma omettendo totalmente o fornendo in modo poco chiaro l’informazione sulle condizioni indispensabili per usufruire di tale tecnologia, quali la verifica della copertura territoriale della rete 5G di Iliad e il possesso di un dispositivo compatibile con la specifica tecnologia 5G supportata dalla rete dell’operatore.
Tali comunicazioni promozionali sono risultate, dunque, non idonee a far comprendere al consumatore che, per poter usufruire della rete di quinta generazione inclusa nelle offerte promosse da Iliad, fosse necessario essere sotto la copertura geografica della rete 5G di tale operatore e che fosse indispensabile possedere un dispositivo abilitato a questa specifica rete. Infatti uno smartphone, anche abilitato in generale al 5G, non può assicurare la fruizione della rete 5G di Iliad, laddove non sia compreso tra gli apparati abilitati alla navigazione su tale rete.
Inoltre, l’Antitrust ha accertato che Iliad ha utilizzato il claim “100 giga, minuti e sms illimitati in Italia e Europa” in un sms inviato ai propri ex clienti per promuovere l’offerta “Flash 100 5G”. Il testo di questo messaggio è stato ritenuto dall’Autorità idoneo ad indurre in errore il consumatore sul contenuto dell’offerta, poiché egli poteva ritenere che i 100 GB inclusi nell’offerta fossero tutti utilizzabili per il traffico in Europa mentre in realtà, in caso di connessione da altri Paesi europei, il traffico incluso nell’offerta era di soli 6 GB.