Aversa. Inerzia del Comune, perde una proprietà per usucapione

LA CONDOTTA INERTE DEL COMUNE DI AVERSA E L’ABBANDONO DEL BENE DESTINATO A STANDARD URBANISTICO E’ INCOMPATIBILE CON L’UTILIZZAZIONE A FINI DI PUBBLICA UTILITA’: COSI’ HA DECISO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, CHE CON LA SENTENZA N.809 DEL 15.3.2022 RICONOSCE L’ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ PER INTERVENUTA USUCAPIONE IN CAPO AI GERMANI ESPOSITO

Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione I Civile, con sentenza n. 809 del 15.3.2022, ha dichiarato che i germani dott. Esposito Giuseppe e Nicola e la loro madre, De Chiara Carmela, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocata Marilù Capasso, in possesso di alta specializzazione in materia, sono divenuti proprietari, per intervenuta usucapione, dell’area ubicata in Aversa alla Via S. Lucia 89, oggetto di cessione a standard urbanistico nell’anno 1987.

In particolare, si legge nella sentenza, “il Comune di Aversa non ha fornito la prova positiva che , a far data dal 1987, abbia posto in essere alcuna attività tendente a realizzare in concreto la destinazione pubblica.”

“Di contro, non è contestata la condotta inerte del Comune che, a fronte della recinzione dell’area risalente al 1987 con sottrazione della stessa all’utilizzo della PA, non ha agito per la restituzione del bene sino al 2015, giusta ordinanza n.131 del 10.9.2015, cioè dopo il maturarsi del termine necessario per l’ usucapibilità dei beni.”

“L’attuazione del verde pubblico non è mai stata avviata, facendo pertanto venire meno l’interesse pubblicistico. La persistenza di quest’ultimo, infatti, non può conciliarsi con l’abbandono del bene da parte dell’ente pubblico per un periodo di tempo incompatibile con l’utilizzazione in concreto ai fini di pubblica utilità.”

Tale sentenza ha una portata fortemente innovativa perché preliminarmente ha individuato la esatta e controversa qualificazione del bene de quo, quale bene appartenente al patrimonio disponibile del Comune di Aversa, come tale oggetto di un possesso utile al maturare dell’usucapione, ordinando al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari (oggi Agenzia del Territorio-Servizio Pubblicità Immobiliare) la trascrizione della presente sentenza, esonerandolo in proposito da ogni responsabilità e, nel contempo, ha disposto la voltura nel competente Ufficio Catastale, con condanna del Comune al pagamento delle spese e compensi professionali.

Redazione

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