Mof ad Aversa, rigettato ricorso: condannato operatore
Il Tribunale di Napoli Nord – seconda sezione – dà ragione al Comune di Aversa, al Sindaco Alfonso Golia ed all’ assessore al ramo dott. Francesco Sagliocco, difesi dal collegio dell’avvocatura comunale composto dagli avvocati Giuseppe Nerone e Domenico Pignetti.
La vicenda traeva origine da una opposizione messa in essere da L.E., un operatore del MOF che si opponeva ad una ingiunzione di pagamento della somma di € 101.120,75 per l’omesso versamento, dal 2011 al 2019, dei dovuti canoni di occupazione dello stand.
Il Tribunale ha così statuito, accogliendo le eccezioni difensive del Comune: “Tanto premesso in fatto, l’eccezione circa il difetto di giurisdizione è fondata e merita, pertanto, di essere accolta con conseguente rigetto della domanda attorea per le motivazioni che seguono.”
E’ stato, infatti, evidenziato dal Tribunale in sede descrittiva che il Comune “in particolare eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del Tribunale Amministrativo Regionale in quanto, in materia di concessione di beni o di servizi, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie fra l’amministrazione concedente e il concessionario in cui si discuta sull’asserita violazione degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio”.
A tal riguardo lo stesso Tribunale richiamava diversi precedenti giurisprudenziali anche della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che hanno stabilito che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in cui si discute della violazione di obblighi nascenti dal rapporto concessorio e, più in generale, di posizioni soggettive il cui riconoscimento postuli l’identificazione del contenuto del rapporto concessorio.
Inoltre si eccepiva che, nel caso in esame, si tratta di una tariffa relativa ad una concessione e non ad una locazione, essendo, pertanto, soggetta ad adeguamento nelle forme di legge e dovendosi, dunque, applicare l’art. 1374 c.c. il quale, ribadendo il contenuto dell’art. 1339 c.c., dispone che le clausole imposte dalla “legge” sono di diritto inserite nel contratto.
Il Tribunale evidenziava, infine, che “invero la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al “petitum sostanziale”. Quest’ultimo deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della “causa petendi”, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati“.
Questa sentenza, insomma, oltre a rigettare l’istanza dell’operatore del mercato che, quindi, dovrà versare nell’immediato nelle casse del Comune una somma cospicua di oltre centomila euro, costituisce un più che favorevole precedente per il Comune.