Tv, niente ferie e quote salario: giudice condanna Rete7

“La pretesa unilaterale di Rete 7 di non dare più applicazione alla parte economica del contratto e di non corrispondere più gli emolumenti” previsti in busta paga dall’accordo del 21 maggio del 2019, motivandola con la “generica carenza di pianificazione delle ferie correnti e pregresse da parte di alcuni dipendenti, è radicalmente illegittima e si risolve in un’oggettiva condotta anti-sindacale”. Lo ha stabilito il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, Maurizio Marchesini, sanzionando così la scelta dell’emittente, condannata ora a erogare le quote di stipendio che erano state bloccate e a pagare le spese processuali per un totale di 14.021,80 euro. La sentenza di condanna per condotta anti-sindacale dovrà poi essere pubblicata sui quotidiani locali.

Inoltre, il tg di èTv dovrà darne notizia per tre sere consecutive come prima notizia leggendo tutta la sentenza. E’ l’esito del braccio di ferro con l’emittente aperto da un contenzioso sulle ferie: in pratica, Rete 7 a marzo dell’anno scorso ha deciso di non pagare più alcune quote di stipendio (introdotte con un accordo del maggio di due anni prima) lamentando il fatto che i suoi dipendenti non avessero pianificato lo smaltimento delle ferie.

Il pagamento di queste quote di stipendio a determinate scadenze, infatti, era subordinato all’aver pianificato ogni anno le ferie correnti e parte delle pregresse. Questo non sarebbe successo e di qui lo stop. Senonchè, come recita la sentenza, “è poi emerso che nel corso del 2021 una parte dei dipendenti ha smaltito le ferie pregresse, e la restante parte sta progressivamente smaltendo le ferie correnti e pregresse”. E allora, per il Tribunale, Rete 7 non può disapplicare la parte economica del contratto lamentando una “generca carenza di pianificazione delle ferie”. Farlo è, appunto, illegittimo e antisindacale.

In particolare, il Tribunale evidenzia che l’accordo non prevede che il diritto agli emolumenti sia condizionato alla fruizione delle ferie pregresse e correnti, ma si limita a dilazionare nel tempo l’erogazione delle somme “al raggiungimento di un determinato obiettivo di smaltimento delle ferie”. Non c’è “alcun diritto di disdetta da parte dell’editore”. Dunque, non c’è alcun parametro che “possa legittimare o giustificare in qualche modo, il recesso unilaterale” di Rete 7 dai patti concordati. Tra l’altro, annota il giudice, “sarebbe stato comunque nella facoltà del datore di lavoro, porre autoritativamente in ferie i dipendenti o alcuni degli stessi, al fine di diminuire o azzerare le ferie pregresse, ma ciò non è stato fatto”, anche perchè -si rileva nella sentenza- manca il responsabile del personale, o chi si occupi organizzativamente di ferie e permessi del personale. “Ciò evidenzia ancor più che la pretesa unilaterale di Rete 7” di disdettare la parte dell’accordo sugli emolumenti, e i motivi con cui è stata spiegata questa decisione, erano “un mero pretesto privo di qualunque fondamento normativo”. Di qui la sentenza.

Le cause erano state promosse dall’Associazione della stampa dell’Emilia-Romagna (Aser), Slc-Cgil di Bologna e Fistel-Cisl Emilia Romagna. E ora il sindacato, in una nota congiunta, “esprime soddisfazione per questa sentenza perché è inaccettabile che un editore decida unilateralmente e in maniera pretestuosa di disdire un accordo aziendale da lui stesso firmato. Riteniamo che le relazioni sindacali vadano improntate sul reciproco rispetto e quindi ogni tentativo di cancellare senza motivo delle intese prese ai tavoli sindacali va combattuto”.

(Mac/ Dire)

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