Art. 43 PNRR sugli “schiavi di Hitler”, prospettata l’illegittimità costituzionale
Stamattina, mercoledì 25 maggio 2022, è tornato alla ribalta il caso degli internati militari italiani (c.d. schiavi di Hitler). Davanti alla sezione Esecuzioni del Tribunale di Roma si è discussa, infatti, l’autorizzazione alla vendita dei beni pignorati alla Repubblica Federale di Germania, tra cui prestigiose scuole ubicate nella capitale. Nel corso dell’udienza i difensori dei creditori procedenti e intervenuti hanno prospettato la questione di legittimità costituzionale su cui il giudice si è riservato.
In particolare sono stati sollevati i profili problematici determinati dall’inserimento dell’art. 43 nel decreto legge sul PNRR, varato lo scorso 30 aprile, con cui è stata richiesta l’estinzione del procedimento esecutivo.
Tale estinzione si presenta “a rischio di illegittimità” in assenza della normativa di attuazione, prevista dall’art. 43 ma non ancora adottata e contenuta in una norma che, destinata per sua natura alla conversione eventualmente con modifiche, rischia di privare di tutela chi ha titoli esecutivi costituiti da sentenze definitive, come gli eredi del sig. Angelantonio Giorgio.
Il processo, che ha visto il patrocinio degli Avv. Giorgio Fregni da Modena e dell’Avv. Prof. Salvatore Guzzi da Napoli, ha avuto il suo esito esecutivo in via coattiva a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale del 2014: la Consulta ha ritenuto, infatti, che il riconoscimento dell’immunità degli Stati dalla giurisdizione, anche dove dichiarato dalla Corte Internazionale di Giustizia, fosse da considerarsi contrario al principio di accesso al giudice da parte di chi si trova sul territorio della Repubblica (artt. 2 e 24 Cost).
Nel procedimento esecutivo, iniziato dall’Avv. Salvatore Guzzi per i sigg.ri Giorgio, hanno dispiegato intervento il figlio di un deportato, sig. Diego Cavallina, patrocinato dall’Avv. Fabio Anselmo, e la Prefettura di Voiotia, patrocinata dall’Avv. Joachim Lau.
«Abbiamo prospettato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43 del D.L. 36/2022 – spiega l’avv. Salvatore Guzzi – La mera previsione di un fondo italiano per il risarcimento delle vittime di crimini di guerra e di crimini contro l’umanità compiute dallo Stato tedesco crea una situazione di estrema incertezza, in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 238/2014. Ad oggi, infatti, a quasi un mese dall’adozione del decreto legge, la normativa di conversione non è ancora intervenuta e, soprattutto, mancano le disposizioni di attuazione, con previsione delle modalità di accesso al fondo, delle tempistiche di pagamento, della graduazione delle domande. Ancora più grave, in questo quadro di totale incertezza, è la previsione dell’estinzione delle procedure esecutive intraprese da coloro che hanno titoli esecutivi».