Maresciallo e ogni tanto dj in spiaggia ma il Tar conferma: ‘Non poteva’

Maresciallo dei Carabinieri ma anche disc jockey in consolle a “feste, sfilate e serate musicali” in locali pubblici e stabilimenti balneari. Solo che non può, o meglio non poteva, tanto che tempo fa il Comando provinciale di Forlì-Cesena della Legione dei Carabinieri dell’Emilia-Romagna decise nei suoi confronti la sanzione disciplinare della ‘consegna’ per due giorni.

Al che il maresciallo-dj ha fatto ricorso segnalando di aver chiesto e ottenuto il permesso per esibirsi in questa veste. Ma la prima sezione del Tar dell’Emilia-Romagna, con una sentenza di ieri, ha confermato che c’era qualcosa che ‘toccava’ in tutto questo e che la sanzione ci stava.

I fatti risalgono alle estati del 2017, 2018 e 2019 e la contestazione al militare riguarda il fatto che la sua attività di dj si sarebbe svolta in uno stabilimento balneare “ricadente nella giurisdizione del reparto di appartenenza e, pertanto, suscettibile, di essere sottoposto a controlli di Polizia”. Inoltre, per questa sua seconda attività, avrebbe usato “due profili di social network non riportanti il suo nome reale, ma direttamente e palesemente a lui riconducibili, per pubblicare diverse fotografie che lo ritraevano” nei panni del dj. Lui si è difeso dicendo di aver avvisato per tempo: nel 2012 informò il Comando di voler “intraprendere saltuaria attività di dj, senza scopo di lucro (e quindi per il solo scopo di esprimere la propria personalità artistica) e libero dal servizio”. Gli fu risposto che non era necessaria un’autorizzazione, ma si raccomandava “l’osservanza di opportuni accorgimenti al fine di evitare controindicazioni, riguardo l’esibizione in locali pubblici soggetti a controllo di Polizia, affinché non si profilino circostanze che potrebbero riverberarsi sull’immagine e prestigio dell’Istituzione”.

Il maresciallo-dj di fronte alla sanzione disciplinare ha esibito l’ok che aveva ricevuto dicendo che quel nulla osta doveva essere noto anche al Comando di attuale appartenenza “che avrebbe potuto avanzare richieste di chiarimenti al momento del trasferimento dalla Compagnia di Cesena” a quella “nel cui territorio di competenza, da tempo, il ricorrente aveva segnalato di svolgere attività artistiche e ricreative attraverso l’attività musicale”. La sanzione scatta dall’analisi dei profili social: il Comando obietta che il maresciallo non può fare il dj in stabilimenti e altri locali che ricadono sotto la sua giurisdizione. Ci sono norme che autorizzano i militari ad attività fuori dal servizio (in quanto “libere espressioni della personalità” del singolo nel tempo libero) e il maresciallo, oltre a lamentare il fatto che il Comando poteva chiedere chiarimenti sui permessi avuti per fare il dj, ha ribattuto che “gli episodi sono stati esigui e con durate irrisorie” e “mai” si è “lesa l’immagine dell’Istituzione poiché i comportamenti, suonando, sono sempre stati consoni e non potrebbe essere diversamente atteso che il ricorrente si trovava in tutte le occasioni con la famiglia”.

Ma i giudici hanno dato ragione ai vertici dell’Arma che si sono costituiti contro il ricorso. Ad esempio perchè il militare aveva detto di voler svolgere “saltuaria attività hobbistica” di dj in Comuni fuori dalla giurisdizione dove era effettivo all’epoca della domanda di autorizzazione, e comunque in feste parrocchiali, centri estivi parrocchiali ed contesti privati. Le foto dei social invece lo ritraggono in “feste sfilate e serate musicali” in locali pubblici e stabilimenti balneari, almeno quattro ricadenti “nella giurisdizione di competenza del Reparto ove risulta attualmente effettivo, eventi pubblicizzati su locandine nei locali stessi e pubblicizzati sui social”.

Per ogni caso contestato il maresciallo ha fornito una ricostruzione e giustificazione. Per il Tar però non può essere accolta la tesi per cui il fare il dj ricade tra le “attività artistiche, culturali e ricreative”. Perchè, si spiega, in lidi balneari o locali di intrattenimento pubblico, seppur a titolo gratuito, si è svolta un’attività “strumentale rispetto a quella principale, di natura commerciale o economica, e quindi diretta ad integrare quella principale, propria di un lido balneare o di un esercizio pubblico”. Serviva quindi un via libera su questo, dicono i giudici secondo i quali “dall’analisi delle immagini estrapolate dai social media” e dalle memorie difensive “appare inconfutabile” che il maresciallo facesse il disk jockey, “seppur a titolo gratuito”, in “esibizioni programmate” dove “aveva indubbiamente un ruolo attivo nell’organizzazione, diffusione pubblicitaria ed esecuzione dell’evento, in contesti in cui era ben conosciuto come appartenente all’Arma”. E anche se era saltuario e senza fini di lucro, per il Comando era “incompatibile” con i doveri militari: i giudici hanno concordato in relazione “alla non occasionalità” delle serate “e alla lesione potenziale dei doveri” in particolare, per “la non compatibilità dell’attività di dj svolta con lo status di appartenente all’Arma”.

Tra l’altro, “gli esercenti attività di lido balneare, potrebbero, in astratto, avanzare dubbi sull’imparzialità” del militare “nell’esercizio delle funzioni di Ufficiale di Polizia giudiziaria e di agente di Pubblica sicurezza” perchè svolge, anche se gratis, “un’attività extraprofessionale a favore di altro imprenditore” dello “stesso settore commerciale, con innegabile conseguente lesione del prestigio dell’istituzione”. La sanzione disciplinare era quindi “congrua e proporzionale alla rilevanza dei fatti contestati” e il ricorso è respinto.

(Dire)

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