(VIDEO) Covid, dad in Campania: Consiglio di Stato ‘assolve’ De Luca
Coi contagi da Covid in crescita, lo scorso dicembre 2020 la Regione Campania aveva chiuso le scuole e disposto le lezioni a distanza. I genitori si erano opposti impugnando davanti al Tar le ordinanze firmate dal presidente Vincenzo De Luca. Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del tribunale amministrativo regionale campano che nel novembre 2021 aveva dato ragione ai genitori che volevano i loro figli a scuola in presenza.
In base a quella pronuncia molte famiglie si erano dichiarate anche pronte a chiedere risarcimenti alla Regione ma il ricorso al grado superiore di giudizio ha avuto un esito positivo per De Luca e riconosciuto al presidente di non aver compromesso il diritto allo studio.
“Non è stato, quindi, compromesso il diritto allo studio ma ne è stata prevista una modalità alternativa, che meglio si conciliasse con la gravissima crisi pandemica mondiale in una ottica di equilibrata ponderazione di contrapposti interessi, a salvaguardia del primario valore della salute dell’intera popolazione regionale”, ha detto il governatore campano.
“E’ stata prevista una modalità alternativa”, scrivono i giudici della Terza Sezione del Consiglio di Stato, “che meglio si conciliasse con la gravissima crisi pandemica mondiale in una ottica di equilibrata ponderazione di contrapposti interessi, a salvaguardia del primario valore della salute dell’intera popolazione regionale”.
I giudici contestualizzano i provvedimenti, riferendosi a un periodo in cui anche la conoscenza del fenomeno pandemico era “scarsa”. “Nel decidere la momentanea chiusura delle scuole e la didattica a distanza – si legge nella sentenza – il presidente della Regione Campania ha considerato non solo la gravità della epidemia in atto, ma anche l’intero contesto, e quindi l’utilizzo dei mezzi di trasporto, l’affollamento per le vie dei ragazzi che si recano a scuola, la situazione dei locali, degli edifici scolastici, se consentivano o meno il distanziamento”. Vengono quindi recepiti i rischi “non conosciuti, nè prevedibili” alla base dei provvedimenti adottati.