Aggiornamento RSPP datore di lavoro: i corsi online

I datori di lavoro che nella propria azienda rivestono la funzione di RSPP hanno l’obbligo di prendere parte a un corso di aggiornamento che deve essere svolto una volta ogni 5 anni; la durata di tale corso varia a seconda della classe di rischio aziendale, che può essere basso, medio o alto, in base a ciò che è previsto dal D. Lgs. n. 81 del 2008 (articolo 34, comma 3) e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre del 2011. Ma a che cosa serve il corso di aggiornamento RSPP datore di lavoro?

Gli obiettivi

Uno degli obiettivi del corso di aggiornamento RSPP datore di lavoro è quello di garantire il pieno aggiornamento delle conoscenze di base che occorrono per l’esecuzione delle mansioni indicate dalla normativa, perfezionando o fornendo gli aspetti di natura giuridica o di carattere normativo, ma anche gli aggiornamenti organizzativi, gli aggiornamenti tecnici e la gestione sulle fonti di rischio e la sicurezza. Come si è detto, ogni percorso formativo è diverso in base alla classe di rischio aziendale. La durata e i contenuti sono quelli indicati dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre del 2011.

La durata

Quanto dura un corso di aggiornamento RSPP datore di lavoro, dunque? Nel caso in cui la classe di rischio aziendale sia bassa, la durata prevista è di 6 ore; nel caso in cui la classe di rischio aziendale sia media, la durata prevista è di 10 ore; nel caso in cui la classe di rischio aziendale sia alta, la durata prevista è di 14 ore. È possibile erogare i corsi di aggiornamento RSPP in modalità e-learning, e cioè a distanza attraverso lezioni e contenuti online, in base a quanto indicato dall’allegato V dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio del 2016.

I fruitori del corso

I corsi di aggiornamento rspp datore di lavoro sono destinati ai datori di lavoro delle aziende della pesca che hanno non più di 20 dipendenti, ai datori di lavoro delle aziende zootecniche e agricole che hanno non più di 30 dipendenti e ai datori di lavoro delle aziende industriali e artigiane che hanno non più di 30 dipendenti. Sono escluse le aziende industriali a cui si fa riferimento all’art. 1 del DPR n. 175 del 17 maggio del 1988, le quali sono tenute all’obbligo di notifica o dichiarazione come previsto dagli articoli 4 e 6 di tale decreto. Inoltre, non rientrano in tale casistica i datori di lavoro degli impianti e dei laboratori nucleari, delle centrali termoelettriche, delle strutture di cura e ricovero (sia private che pubbliche), delle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di munizioni, polveri ed esplosivi e delle aziende estrattive (incluse tutte le altre attività minerarie). Inoltre, i corsi di aggiornamento RSPP datore di lavoro sono riservati ai datori di tutte le tipologie di aziende che non abbiamo menzionato sopra con più di 200 dipendenti.

Progetto81 e i corsi di aggiornamento RSPP datore di lavoro

I corsi di aggiornamento RSPP datore di lavoro in Italia vengono erogati da Progetto81, azienda di formazione e consulenza accreditata con sede a Milano in via Monte Napoleone 8. Si tratta di uno staff di professionisti altamente qualificati che vantano oltre 10 anni di esperienza in questo ambito, riuscendo a garantire soluzioni personalizzate. Oltre che a Milano presso il Monte Napoleone Business Center, Progetto81 è presente anche a Catania, in zona Tribunale, e a Roma, in zona Termini: tutte e tre le sedi offrono uffici attrezzati che comprendono aule didattiche funzionali e moderne. Da tempo l’azienda organizza, grazie a docenti professionali ed esperti, corsi di formazione residenziali di comprovata qualità.

Quando il datore di lavoro non può diventare RSPP

L’articolo 31 del D. Lgs. n. 81 del 2008, alla lettera A del comma 6 indica i casi in cui la mansione del servizio di prevenzione e protezione non può essere svolta in maniera diretta dal datore di lavoro. È il caso delle industrie estrattive che hanno più di 50 lavoratori; delle aziende industriali che hanno più di 200 lavoratori; delle centrali termoelettriche; delle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di munizioni, di polveri e di esplosivi; delle aziende industriali a cui si fa riferimento nel D. Lgs. n. 334 del 17 agosto del 1999 che sono soggetto all’obbligo di rapporto o notifica, come previsto dagli articoli 6 e 8 di quel decreto; degli impianti e delle installazioni a cui si fa riferimento agli articoli 7, 28 e 33 del D. Lgs. n. 230 del 17 marzo del 1995.

Redazione

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