Pagamenti elettronici, blitz GdF in una gelateria
Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, sulla scorta delle nuove misure di legge introdotte per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che hanno anticipato al 30 giugno 2022 il termine a decorrere dal quale viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata accettazione di pagamenti elettronici, hanno accertato la violazione commessa dalla titolare di una gelateria, operativa nel Comune di Brogliano, la quale si era rifiutata di ricevere il pagamento mediante POS, da parte di un cliente, per un importo pari a 20 euro.
Il controllo, condotto dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Arzignano, trae origine dalla segnalazione di un cittadino, effettuata mediante il servizio di pubblica utilità “117”, presso la Sala Operativa del Comando Provinciale Vicenza, nella quale evidenziava il rifiuto di poter pagare dei gelati con la carta di debito. I militari hanno pertanto proceduto alla contestazione della violazione nei confronti della titolare dell’esercizio commerciale, nonché alla trasmissione del rapporto, come previsto dall’art 15 del D.L. n. 179/2012, al Prefetto di Vicenza , Autorità competente per l’irrogazione della sanzione amministrativa pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento, con l’esclusione della possibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta.
L’attività ispettiva condotta dai finanzieri, risponde alle priorità stabilite dal PNRR, che richiedeva l’entrata in vigore di una riforma legislativa che garantisse sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici, in considerazione del fatto che la violazione dell’obbligo, in vigore dal 2014, da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, era finora rimasta sprovvista di sanzione.
Si specifica che l’obbligo di accettazione di tale tipologia di pagamenti è indipendente dall’entità del corrispettivo, dalle modalità di svolgimento dell’attività e dalla natura del cedente o prestatore (imprenditore, professionista, ente non commerciale per l’attività commerciale) ricadendo pertanto su una vasta platea di operatori economici.
Inoltre, la condotta sanzionabile si configura in seguito alla mancata accettazione della richiesta del cliente di effettuare il pagamento tramite carte di debito, di credito e prepagate, e non in base all’eventuale indisponibilità da parte dell’esercente del c.d. Point of Sales o POS. Resta fermo il diritto del consumatore di scegliere liberamente la modalità di pagamento, digitale o contante.
Si evidenzia che la sanzione non è applicabile nei casi di oggettiva impossibilità tecnica, configurabili, per esempio, nel caso di evidenti problemi di connettività o di malfunzionamenti tecnici dei dispositivi utilizzati per l’accettazione dei pagamenti elettronici.
L’attività svolta si inquadra nella più ampia azione condotta dalla Guardia di Finanza a contrasto dei fenomeni di evasione fiscale e di riciclaggio che producono effettivi negativi sull’economia del territorio, favorendo la concorrenza sleale tra imprese.