Voli cancellati, indennizzo di 600 euro a persona oltre al rimborso del biglietto

Il Codacons interviene sul caos che sta interessando il comparto del trasporto aereo, ricordando che in caso di cancellazione del volo i passeggeri hanno diritto, oltre al rimborso del biglietto, anche ad un indennizzo fino a 600 euro a viaggiatore.

A COSA SI HA DIRITTO

La cancellazione del volo o il ritardo aereo legati ad uno sciopero non esonerano la compagnia aerea dal pagamento della compensazione pecuniaria e dall’obbligo di prestare assistenza ai passeggeri a terra – spiega il Codacons – Anche nel corso di uno sciopero i vettori aerei sono tenute a garantire al passeggero: bevande e pasti durante tutto il periodo di attesa;
sistemazione in albergo, qualora la cancellazione del volo faccia sorgere la necessità di uno o più pernottamenti; trasferimenti da e per l’aeroporto all’occorrenza a mezzo taxi o autobus; chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.

Come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto alla scelta tra le seguenti tre opzioni: rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata; imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea; imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.

IL PREAVVISO

Se la cancellazione del volo non è stata comunicata con almeno due settimane di preavviso, il passeggero ha inoltre diritto ad una compensazione pecuniaria pari a: 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km; 400 euro per i voli intracomunitari che superino i 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km; 600 euro per le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’Unione Europea.
Diritti questi che – ricorda il Codacons – valgono anche in caso di sciopero, come stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 6 ottobre 2021, secondo cui lo sciopero del personale aereo non è da considerarsi una “circostanza eccezionale”, come può essere invece un incidente o delle condizioni meteo improvvisamente divenute proibitive, perché si tratta di “un evento inerente al normale esercizio dell’attività del datore di lavoro interessato”, e perciò “non è né insolito né imprevedibile“. In poche parole, il diritto allo sciopero dei lavoratori non può interferire con il diritto al risarcimento dei passeggeri che rimangono coinvolti dalle agitazioni.

La mancata approvazione del regolamento europeo sulle Adr (Alternative Dispute Resolution) aggrava la situazione dei passeggeri del trasporto aereo e limita i loro diritti in caso di disservizi come quelli attuali – afferma il Codacons – I tentativi di giungere a procedure di conciliazione veloci e gratuite con le compagnie aeree (come quella avviata tra Codacons e Ryanair) sono stati ingiustamente bloccati dall’Antitrust, e proprio al riguardo stiamo per presentare un esposto alla Commissione Europea a tutela di milioni di passeggeri danneggiati.

(Dire)

Redazione

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