Movida ad Aversa, tavolini selvaggi o legittimi?

Un commerciante della movida di Aversa ci ha inviato una lunga lettera-analisi sulla questione occupazione suolo pubblico – tavolini all’esterno dei locali.

Ecco il testo completo:

Cosa sta succedendo nella città normanna? Un lavorio incessante di rimozione tavolini, sedie e fioriere davanti a quasi tutti i bar e ristorantini. Cosa sarà successo mai?

Zelanti vigili urbani, come sceriffi inorgogliti dal potere conferitogli dal Nuovo Comandante, diffidano con la minaccia di sanzioni i commercianti a rimuovere i tavolini in quanto l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, a lor dire, sembrerebbe scaduta il 31/12/2022.

Dal loro canto, gli esercenti, protestano per la tanta inaspettata veemenza da parte di un organo di polizia che fino ad ora ha sonnecchiato tollerando di tutto e di più fino all’arrivo di questo Nuovo Comandante che gli ha infuso tanta forza e vigore da far invidia a braccio di ferro.

Gli stessi commercianti sostengono che le loro Autorizzazioni pur avendo una scadenza al 31/12/2022 non hanno perso validità in quanto hanno appreso dagli organi di stampa che, in occasione dell’approvazione della legge di bilancio 2023, le stesse sono state prorogate al 30/06/2023.

Chi avrà ragione?

Dal punto di vista giuridico ci spiega che la norma sui tavolini di bar e ristoranti fu voluta dal Governo con D.L. del 28/10/2020 n. 137 Art. 9 ter comma 2 “Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio … titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico … sono esonerate … dal pagamento del canone…”.

Le Autorizzazioni sono state poi, di volta in volta, prorogate automaticamente senza la necessità di richiedere il rinnovo fino al 30/06/2023;

Infatti, come si evince dal tenore letterale del Decreto-legge del 23/09/2022 n. 144 – Art. 40 “L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell’interessato.

Questa disposizione automatica di rinnovo, cioè salvo disdetta dell’interessato, è stata poi prorogata ulteriormente fino al 30/06/2023 dalla Legge di Bilancio n°197/2022 art.1 comma 815 che recita: “All’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, …, le parole: «31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»”.

Risulta evidente che la dicitura “salvo disdetta dell’interessato” sia rappresentativa della volontà del legislatore di chiarire che le Autorizzazioni sono automaticamente rinnovate senza adempimento alcuno da parte degli esercenti e dell’amministrazione.

Per tale motivo tutte le autorizzazioni rilasciate in virtù dell’emergenza covid relativamente all’occupazione di suolo pubblico sono attualmente ancora valide fino al 30/06/2023.

Da un punto di vista tecnico. il Nuovo Comandante afferma: “L’occupazione della carreggiata può essere consentita a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico; pertanto, bisogna istituire l’isola pedonale». Ebbene, il Comandante, rifacendosi all’art.20 comma 1 del Codice della Strada “… sulle strade di tipo E) ed F) (strade urbane e locali) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico …” confonde clamorosamente la locuzione “carreggiata” con “sede stradale”.

Si riportano di seguito le definizioni di carreggiata e sede stradale così come recita il Codice della Strada all’Art. 3. SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza. CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia e, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.

In parole semplici la carreggiata è quel tratto di suolo di esclusivo transito delle auto e non comprende assolutamente né gli stalli di sosta e nemmeno i marciapiedi.

Quasi tutte le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Aversa riguardano occupazioni di suolo pubblico posto al di fuori della carreggiata costituito da posti auto delimitati da strisce blu e sottratti alla gestione della Publiparking. D’altronde questa è una regola imposta dal regolamento sui Dehors vigente che, in recepimento scrupoloso delle direttive del Codice della Strada, consente esclusivamente l’occupazione della sede stradale (non carreggiata) solo sui posti auto.

Il comandante della polizia municipale Antonio Piricelli nella stessa intervista afferma: «Legalità e rispetto delle regole: il codice della strada non si interpreta ma si applica, questo è il mio modo di lavorare da sempre e non intendo modificarlo» ma di fatto interpreta a modo suo il Codice della Strada screditando di fatto il suo predecessore Stefano Guarino e ritenendo illegittimi tutti i nullaosta rilasciati correttamente dallo stesso.

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Redazione

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