Aversa. La Sogert nel mirino del Garante Privacy

La Sogert, l’agenzia di riscossione tributi, attenzionata dal GPDPGarante per la protezione dei dati personali.

La So.Ge.R.T. (comunemente chiamata Sogert, con sede a Grumo Nevano – Napoli) svolge attività di riscossione, liquidazione, accertamento, comprese le fasi coattive, delle entrate tributarie ed extratributarie (IMU, TARI, acqua, acque reflue, depurazione ed eccedenza, violazioni CdS), incluse le sanzioni a qualsiasi titolo emesse, di spettanza degli Enti locali ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

La stessa società, lo scorso anno, è finita al centro del dibattito cittadino e politico per i pignoramenti coatti con tanto di conto correnti bloccati. Polemiche e segnalazioni giunte principalmente dall’agroaversano: Aversa, Cesa e Teverola.

Polemiche e denunce sfociate con tanto di querela da parte della Sogert nei confronti del consigliere comunale di Aversa Alfonso Oliva.

Ci soffermiamo su Aversa perché tutto parte dalla città normanna e coinvolge il Garante della Privacy.

IL RECLAMO DEL DEBITORE

Lo scorso anno, un cittadino di Aversa si è visto recapitare un atto di pignoramento presso terzi da parte della Sogert. Tale atto veniva notificato in qualità di debitori a ben 16 (SEDICI) istituti bancari Italiani elencate. Da sottolineare che l’istante possiede un conto corrente solo presso una di quelle banche.

Senza alcun diritto, motivazione, giustificazione, né autorizzazione, la Sogert comunicava i dati personali dell’istante a ben 15 sportelli bancari che non intrattengono alcun rapporto col debitore. La Sogert avrebbe dovuto accedere alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate ed accertare lo sportello bancario dell’instante per poi procedere all’azione esecutiva solo nei confronti di quell’istituto.

Invece, comunicando la situazione debitoria del ricorrente a ben 15 sportelli bancari ha creato un danno al cittadino mettendolo in cattiva luce con tali banche in caso di qualsiasi rapporto futuro.

LA RICHIESTA AL GPDP

Con la pratica messa in atto dalla Sogert, risulta violato il punto 47 del Regolamento (Ue) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento. Oltre alle altre violazioni che codesta Autorità Garante riterrà emergere da quanto descritto dall’istante.

Tutto ciò premesso, il debitore ha chiesto al Garante per la protezione dei dati personali di assumere nei confronti della Sogert ogni opportuno provvedimento e, in particolare: a) rivolgere a questi o al responsabile del trattamento avvertimenti o ammonimenti sul fatto che detti trattamenti possono verosimilmente violare, ovvero abbiano violato, le disposizioni vigenti in materia; b) ingiungere al titolare del trattamento di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento e/o di conformare i trattamenti alle disposizioni vigenti in materia anche nei confronti del responsabile del trattamento, ove previsto; c) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento.

LA RISPOSTA DEL GPDP

In questi giorni è giunta la risposta dal Garante Privacy che chiede alla Sogert (dopo il reclamo del debitore) di fornire entro 15 giorni dal ricevimento della Pec: 1) ogni elemento utile in merito al trattamento effettuato; 2) ogni altra deduzione ritenuta rilevante ai fini della valutazione da parte dell’Autorità del reclamo.

Redazione

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