Gps-Gae, illegittima esclusione dall’assegnazione di supplenza anche per le sedi opzionate

Con una importante sentenza del 16 maggio 2023, il Tribunale di Salerno, operando una netta distinzione tra rinuncia all’assegnazione e rinuncia alla sede, accoglie il ricorso, patrocinato dall’avv. Elda Izzo, della rete legale ANIEF, e dall’avv. Attilio Caliendo, e per l’effetto accertata e dichiarata la sussistenza del diritto della ricorrente a ottenere un incarico di supplenza presso una delle sedi indicate nella domanda ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attribuire alla stessa un incarico a tempo determinato per la classe di concorso ADSS, sulla base della sua posizione nelle graduatorie incrociate (GAI), presso un’istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati in domanda.

Come si legge in uno stralcio del dispositivo della sentenza, “Non è condivisibile, dunque, la tesi propugnata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, secondo cui dev’essere escluso dai turni di nomina successivi anche il rinunciante soltanto alla sede (che non ha, cioè, opzionato tutte le sedi disponibili nel modello di scelta delle sedi da esso compilato). Tale prospettazione si pone, all’evidenza, in palese e stridente contrasto con la chiara e inequivoca formulazione letterale delle disposizioni summenzionate, che contengono un’esplicita limitazione delle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla rinunzia alla sede. Non va peraltro sottaciuto che le prescrizioni di una procedura di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, pena la violazione della par condicio degli aspiranti supplenti. Sicché le clausole della procedura devono essere considerate di stretta interpretazione e vincolanti per l’Amministrazione, che non può, quindi, operare con margini di discrezionalità, né può fornirne un’interpretazione estensiva e/o integrativa, specie in ordine alle cause di esclusione. Una violazione della normativa di settore è stata invece posta in essere nei turni successivi, laddove, essendosi rese nuovamente disponibili, presumibilmente a seguito di rinuncia da parte di precedenti assegnatari, sedi non risultate vacanti nei turni precedenti, ma ricomprese nell’elenco delle preferenze manifestate dalla ricorrente, si è proceduto ad assegnarle ad aspiranti con punteggio inferiore, proseguendo con lo scorrimento della graduatoria. Tali sedi, invero, avrebbero dovuto essere attribuite agli aspiranti in possesso di un punteggio superiore e collocati, quindi, in una posizione migliore nella graduatoria, che nei turni precedenti non erano stati destinatari di proposte di assunzione, tra i quali figura la ricorrente”.

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Redazione

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