Va a piedi perché ha bevuto ma i Carabinieri lo multano
Avendo bevuto troppi alcolici, un giovane ha deciso di lasciare l’auto vicino al locale da ballo dove aveva trascorso la serata ed è tornato a casa a piedi.
Non ha però evitato una multa da 102 euro per ubriachezza da parte di una pattuglia di carabinieri che lo ha fermato mentre camminava sul marciapiede tra Cavi di Lavagna e Chiavari (Genova).
Quando è stato fermato alle 2,30 lungo la via Aurelia da una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Sestri Levante, il giovane stava facendo l’autostop.
Aveva difficoltà a deambulare, aveva gli occhi rossi e il linguaggio sconnesso hanno scritto i militari nel verbale.
Identificato e dopo una sommaria verifica delle condizioni, gli hanno contestato l’articolo 688 del codice penale che prevede una multa da 51 euro a 309 e ridotta a 102 euro per chi è ubriaco in un luogo pubblico.
Unica soddisfazione per l’autostoppista un pò alticcio, non firmare il verbale e rifiutare di ritirarlo.
COSA DICE IL CODICE
Il nostro ordinamento giuridico è piuttosto severo nei confronti di chi si pone alla guida di una vettura in stato di ebbrezza dovuto all’assunzione di alcol. L’art. 186 del Codice della Strada afferma che sussiste guida in stato di ebbrezza quando il conducente del veicolo viene sorpreso alla guida con un tasso alcolemico accertato superiore agli 0,5 grammi per litro (g/l).
L’accertamento del tasso alcolemico (c.d. alcol test) viene effettuato da parte degli organi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri ecc.), che si avvalgono di un particolare strumento, ovvero l’etilometro. Tale accertamento è obbligatorio; infatti, in caso di rifiuto, si configura un illecito penale a carico del conducente.
Tale rigidità si estende però anche a chi si pone alla guida di una bicicletta, nonché ai pedoni che siano in stato di ebbrezza alcolica.
Con particolare riferimento a questi ultimi sono però necessarie delle precisazioni. Invero, anche chi è ubriaco a piedi rischia una multa, dal momento che si tratta comunque di un comportamento imprudente e potenzialmente pericoloso, nonché in contrasto con la morale comune.
Il Codice penale infatti, ai sensi dell’art. 688 c.p., punisce, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 €, la condotta di chi venga colto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, in “stato di evidente ubriachezza”.
Tuttavia, in caso di soggetto ubriaco a piedi non sono previste conseguenze sulla patente, anche se il legislatore ha previsto un’eccezione, ossia il caso in cui il soggetto ubriaco abbia appena guidato o lo faccia in seguito.
Infatti, gli organi di polizia possono applicare le sanzioni previste dal C.d.S. nei riguardi del soggetto ubriaco a piedi, qualora l’abbiano appena visto parcheggiare la vettura oppure si sia appena messo alla guida della stessa, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcolici.